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Anche i piccoli comuni devono garantire le pari opportunità tra i sessi 

La parità è un obbligo – Precettive le norme sull’equilibrio di genere

I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono tenuti a conformare la composizione delle giunte alla normativa in tema di parità di genere?
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Come noto, tale disposizione è stata modificata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 215/12 che ha sostituito il verbo «promuovere» con il verbo «garantire» ed ha aggiunto alla espressione «organi collegiali» la dicitura «non elettivi». Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 215 del 2012 è previsto che gli enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, adeguino i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3, dell’art. 6 del decreto legislativo n. 267/00.
L’art 2, comma 1, lett. b) della legge n. 215/12 ha modificato l’art. 46, comma 2, del Tuel disponendo che il sindaco ed il presidente nella provincia nominano i componenti della giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi».
La normativa in discorso va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/03, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Le previsioni in materia di parità di genere nelle giunte degli enti locali, dettate in coerenza con i principi declinati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.
Nel parere n. 93/2015 del Consiglio di stato, sezione prima, reso su richiesta della scrivente amministrazione in ordine all’applicazione della stessa legge n. 215 del 2012 è stato precisato che affinché il decreto di nomina di una giunta monogenere possa essere considerato legittimo occorre «la dimostrazione di una preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità allo svolgimento dell’attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi», nonché «un’adeguata motivazione della mancata applicazione del principio di pari opportunità».

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