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Le bozze di dm attuativi del dl crescita scongiurano il rischio di dover rivedere i fabbisogni 

Assunzioni più facili dal 2020 – Le nuove regole per regioni e comuni non scattano subito

di Matteo Barbero
Le nuove regole assunzionali per regioni e comuni scatteranno dal 1° gennaio 2020. È quanto prevedono gli schemi di decreto ministeriale di attuazione dell’art. 33 del decreto Crescita che hanno impegnato i tavoli politici e tecnici prima della pausa estiva e che dovrebbero ottenere il via libera alla ripresa. Il dl 34/2019 ha profondamente modificato la disciplina dei limiti alla spesa di personale per le amministrazioni regionali e comunali. In particolare l’art. 33, comma 2, dispone che, a decorrere dalla data che verrà stabilita, queste ultime possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. In base al dato letterale, le nuove regole dovrebbero scattare dall’emanazione (che sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni) del prescritto decreto ministeriale attuativo, chiamato fra l’altro a fissare i valori soglia. Ciò avrebbe comportato non poche difficoltà applicative per gli enti che hanno già avviato i reclutamenti sulla base delle regole attualmente vigenti.
Come rilevato dall’Anci, non sarebbe pensabile obbligare tutti a rivedere i propri piani dei fabbisogni, bloccando le procedure avviate. Occorre anche tener conto che il triennio 2019-2021 è interessato dall’applicazione dell’accesso al pensionamento anticipato con quota 100, che avrà un impatto sensibile sugli uffici già a partire da agosto 2019. Le amministrazioni potranno, quindi, adeguare i piani assunzionali in corso di esercizio alla disciplina migliorativa introdotta dal decreto, che diventerà operativa solo con il nuovo anno.
Le bozze di dm, fra l’altro, definiscono in modo puntuale i parametri di riferimento. Per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale, ivi inclusa quella per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’Irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 «Redditti da lavoro dipendente» del piano dei conti finanziario. Le entrate correnti, invece, sono pari agli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, al netto delle voci escluse. Gli enti potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente rapportata alle entrate correnti inferiore ai valori soglia individuati per fascia demografica.
Inoltre, gli enti che registrano un valore del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia potranno incrementare, nel limite del predetto valore soglia, la spesa complessiva per personale a tempo indeterminato registrata nel 2018, in misura non superiore a percentuali individuate anch’esse per fascia demografica.

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