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Alberghi e case con due tariffe  

di GIOVAMBATTISTA PALUMBO – Italia Oggi – 08 Agosto 2019 
 
È legittima la differenziazione tariffaria Tarsu tra alberghi e case di civile abitazione. Così ha stabilito la Corte Cassazione con l’ Ordinanza n. 20755 dell’ 1/8/2019. Nel caso di specie, la Ctr aveva rigettato l’ appello proposto da un Hotel, atteso che la delibera di approvazione del Regolamento tarsu non era stata tempestivamente impugnata innanzi al giudice amministrativo, e che le differenze tariffarie erano legittime in quanto rapportate alla maggiore produttività di rifiuti solidi urbani. La società proponeva ricorso per cassazione. Secondo la Corte la censura era infondata.
La società, rileva la Cassazione, aveva infatti impugnato l’ atto impositivo, ponendo in discussione la specifica obbligazione tributaria ad esso riferita, ed aveva investito direttamente, tra gli atti autoritativi presupposti, le delibere tariffarie approvate, di anno in anno, dal Consiglio Comunale e non anche il Regolamento Tarsu. Quanto poi alle delibere, la Corte evidenzia che queste, sul piano della contestata differenziazione tariffaria per categorie di utenti, erano legittime, in quanto corrispondenti alla capacità dei locali a produrre rifiuti.
La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della Tariffa, senza che neppure assuma rilievo il carattere stagionale dell’ attività, il quale può eventualmente dar luogo all’ applicazione di speciali riduzioni d’ imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ ente impositore. In tema di Tarsu non è del resto configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari.

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