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Sicurezza urbana e decoro: nuovi poteri ai Sindaci

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Sicurezza integrata e decoro urbano

Il D.L. n. 14 del 2017 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città , nelle due tematiche della promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana e della tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Per quanto concerne la sicurezza non ci sono novità di grossa rilevanza rispetto al testo originario del D.L. Il comma 2 dell’art. 1 intende “l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.

Le linee generali per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. Lo strumento perno per la promozione della sicurezza integrata, indicato dall’art. 3, restano gli accordi tra Stato e le Regioni e Province autonome.

Diverse le novità per la sicurezza urbana, definita dall’art. 4 come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”.

I “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, regolati dall’art. 5, sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, si arricchiscono di un ulteriore obiettivo prioritario: oltre alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, alla promozione del rispetto della legalità e alla promozione del rispetto del decoro urbano, è inserita la promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Altresì aumentano i contenuti dei Patti grazie ai commi inserito all’art. 7. Possono infatti riguardare anche progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, imprese dotate di almeno dieci impianti, associazioni di categoria ovvero consorzi o comitati, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

La misura di facilitazione è affidata ai Comuni, i quali, a decorrere dal 2018, possono deliberare detrazioni all’IMU o alla TASI in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, manutenzione e gestione dei suddetti sistemi, ricorrendo alla stipula di convenzioni col Prefetto e/o ad accordi con i soggetti coinvolti.

Viene inoltre offerta la possibilità ai Comuni che abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente; le cessazioni non rilevano ai fini del calcolo del turn over. In più, vengono riconosciuti al personale della polizia locale gli istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, con oneri a carico dello Stato rimborsati ai Comuni.

Viene quindi specificato che i Patti sono sottoscritti anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria (comma 2-bis), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni (comma 2-ter), rinviando ad apposito DM modalità di presentazione delle richieste (comma 2-quater).

Rimane il comitato organizzato a livello di Città metropolitana per promuovere l’analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio (art. 6).

Per quanto concerne la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, il D.L. n. 14 del 2017 convertito mantiene le sanzioni per chi limiti l’accessibilità alle aree dedicate ai trasporti (artt. 9 e 10), introducendo l’ipotesi del caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ci ne risulti autore sulla base di documentazione video fotografica.

L’art. 11 affida al Prefetto il potere di impartire disposizioni per prevenire il pericolo di possibili turbative nei casi di occupazioni arbitrarie di immobili, mantenendo però ferma la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, affidando al Sindaco la possibilità di adottare misure derogatorie in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela.

Il Questore può sospendere le attività commerciali in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali (art. 12). Rafforzate le misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, con previsione di pene maggiorate se commesse in prossimità di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico (art. 13). Viene istituito il numero unico europeo 112 (art. 14), integrata la disciplina sulle misure di prevenzione personali (art. 15) e modificato l’art. 639 c.p. (art. 16).

Viene inserito l’art. 16-bis sui parcheggiatori abusivi, che introduce una sanzione pecuniaria per coloro i quali esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Il potere di ordinanza del Sindaco

La conversione del D.L. n. 14 del 2017 apporta lievi ma significative modifiche all’art. 8, che incrementa il potere di ordinanza sindacale regolato dagli artt. 50 e 54 del Tuel. Del primo interessa il comma 5, che per i casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, pone il capo al Sindaco l’onere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di “rappresentante della comunità locale”.

Questo potere viene esteso anche in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale – queste ultime due fattispecie inserite in sede di conversione – o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Nella versione tradotta in legge scompare il coma 2 dell’art. 8, che aveva riconosciuto ai Comuni la possibilità di adottare appositi regolamenti nelle materie introdotte al comma 5. Viene in compenso introdotto il comma 2-bis, di analogo contenuto, che introduce il comma 7-ter all’art. 50 del Tuel.

Dopo il comma 7, che regola il potere del Sindaco di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, viene inserito il comma 7-bis che, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Le differenze rispetto alla versione originaria sono poche e di ordine semantico, se non per l’introduzione del riferimento al rispetto dell’art. 7L. n. 241 del 1990, che regola la comunicazione di avvio del procedimento.

Alcune modifiche sono anche apportate all’art. 54 del Tuel, che definisce le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, il cui comma 4 gli affida l’onere di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il D.L. sostituisce il comma 4-bis: mentre nella formulazione previgente rinviava ad apposito decreto ministeriale la disciplina dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, in quella convertita in legge viene operata una suddivisione tra i provvedimenti “concernenti l’incolumità pubblica”, che sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, e quelli “concernenti la sicurezza urbana”, invece diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

Tali previsioni riprendono sostanzialmente il testo del D.M. 5 agosto 2008, che ha riconosciuto al Sindaco il potere di intervenire, tra l’altro, per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool, nonché le situazioni che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico (art. 2, lett. a) e d).

La nuova formulazione del comma 4-bis serve dunque a ricondurre il potere di ordinanza extra ordinem del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo a situazioni che, per la loro natura o il loro contesto, sono considerate più contigue all’esigenza di tutela della sicurezza primaria.

D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. 20 febbraio 2017, n. 42)

L. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. 21 aprile 2017, n. 93)

 
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