Print Friendly, PDF & Email

La definizione agevolata delle controversie tributarie

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

L’art. 1L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha convertito, con modificazioni il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Ci sono diverse disposizioni di interesse per gli enti territoriali. In questa sede ci occupiamo della definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione controversie tributarie. La “Definizione agevolata delle controversie tributarie” è disciplinata nell’art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Definizione applicabile agli enti territoriali. Nel comma 16 dell’art. 6 si dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolate delle controversie tributarie alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Definizione atti pendenti e valore controversia. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’art. 12D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Soccombenza Agenzia entrate. in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate (o ente territoriale) nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta innanzi vista, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 19 dicembre 2019, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Controversi sanzioni. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del quaranta percento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento

Definizione presentazione ricorso in 1° grado. La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Perfezionamento definizione e pagamento. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Esclusione compensazione. E’ esclusa la compensazione prevista dall’art. 17D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Definizione senza somme da versare. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Definizione agevolata controversie tributarie e somme affidate all’agente della riscossione. Viene detto che nel caso in cui le somme interessate dalle controversie tributarie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. Il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’art. 3D.L. n. 119 del 2018 in commento (norme sulla rottamazione delle cartelle).

Termine presentazione domanda definizione. Per ciascuna controversia autonoma è presentata, entro il 31 maggio 2019, una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Viene specificato che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Somme già versate. Dagli importi dovuti in virtù della definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Effetti definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 24 ottobre 2018.

Sospensione controversie. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni sulla definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Sospensione termini impugnazione. E’ previsto che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data del 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

Il diniego della definizione. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Istanza di trattazione. Viene detto che in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Coobligati. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Modalità di attuazione. Le modalità di attuazione delle disposizioni innanzi viste sono stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Definizione applicabile agli enti territoriali. Come si è già detto in precedenza, nel comma 16 dell’art. 6D.L. n. 119 del 2018 si dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolate delle controversie tributarie alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Rispetto al testo originario è stato aggiunto il periodo “o un suo ente strumentale”.

Le disposizioni hanno subito modificazioni in sede di conversione (art. 6)

Art. 6D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (G.U. 23 ottobre 2018, n. 247)

L. 17 dicembre 2018, n. 136 (G.U. 18 dicembre 2018, n. 293)

Torna in alto