Print Friendly, PDF & Email
Per i comuni che approvano il bilancio entro fine dicembre non ci sono i tempi tecnici
Tassa rifiuti, serve una proroga – L’entrata in vigore del metodo Arera deve slittare al 2021
di Christian Amadeo
I comuni sono nel caos per la tassa rifiuti (Tari), in particolare quelli che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12/2019. Le amministrazioni locali aspettavano, con l’ansia tipica di chi attende un uragano, le delibere definitive di Arera, alla quale il comma 527, art. 1, della legge n.205/2017 ha affidato il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con tanto di incarico per definire nuove metodologie di determinazione di costi e tariffe. Le delibere sono giunte, rubricate ai numeri 443 e 444 del 31/10/2019, per disporre, rispettivamente, su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti. L’uragano è arrivato portando panico e sconforto nei comuni, che confidavano in una più saggia proroga dell’entrata in vigore della nuova metodologia al 2021 anziché farla partire sin dal 2020, ossia tra meno di due mesi. Soprattutto dopo le tante criticità sollevate dagli attori coinvolti da Arera nelle audizioni e nella raccolta di pareri dei mesi scorsi, comprese Anci e Anutel, che hanno chiesto e continuano a chiedere a gran voce la proroga. La richiesta, urgente, si fonda sull’estrema complessità della documentazione pubblicata dall’Autorità, tra delibere, allegati, appendici e schemi tipo, che devono essere attentamente esaminati e applicati in tempi troppo ristretti, soprattutto per i comuni che approvano i bilanci entro dicembre e che si trovano in queste settimane nell’incertezza sul da farsi, considerato che non sussistono i tempi tecnici per approvare i piani economico-finanziari (Pef) con il nuovo metodo (ricordando che entro metà novembre deve essere sottoposto alla giunta comunale lo schema di bilancio, con relative tariffe allegate). Ma anche gli altri non si sentono tranquilli, perché tra lettura, interpretazione, adeguamenti di software e redazione atti, le settimane e i mesi volano velocemente.
Se, da una parte, Arera ha cercato di risolvere alcune criticità impellenti, come il tema dell’Iva indetraibile per i comuni che adottano la Tari «tributo» e quello dei crediti di dubbia esigibilità (fornendo metodi vantaggiosi o svantaggiosi a seconda dei casi), restano ancora tante questioni da capire, come ad esempio i crediti inesigibili, per i quali la delibera 443 rimanda ad una non meglio precisata «normativa vigente», o come la mancanza di previsione di costi per agevolazioni o di maggiori entrate per recupero evasione, senza contare l’applicazione dell’art. 15, rubricato «componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019». Non sono stati indicati, inoltre i termini entro cui Arera approva la documentazione inviata dall’ente competente, come previsto dall’art. 6, comma 5, della delibera 443 e quali effetti potrebbe avere la disposizione del comma successivo, in base al quale «fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente». Questi e altri aspetti critici si uniscono alla complicazione dettata dall’art. 15-bis del dl 34/2019 (decreto crescita) che impone di versare la Tari con le tariffe dell’anno precedente per le rate scadenti prima del 1 dicembre, mentre le tariffe deliberate per l’anno di riferimento potranno essere applicate solo alle rate post 1° dicembre. Norma inutile e incomprensibile se si considera che i comuni inviano gli avvisi di pagamento della Tari precompilati e che tale disposizione costringe gli enti, a seconda dei casi, ad una doppia bollettazione, allo spostamento di almeno una rata dopo il 1/12 (se cadono tutte prima di tale data) e comunque ad un adeguamento del software di gestione della Tari. Il tutto con evidenti effetti negativi sulle finanze comunali, sia in termini di ritardo nella copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, sia in termini di maggiori costi (bollettazione, software). Senza contare il disagio verso i cittadini. Con questo inquietante scenario, si auspica pertanto che il legislatore, o la stessa Arera, differisca l’entrata in vigore del nuovo metodo al 2021 e che si ponga rimedio alla disposizione dell’art. 15-bis sui versamenti pre e post 1/12, eliminandola o aggiungendo la possibilità di versamento con le nuove tariffe nel caso in cui i comuni le abbiano già approvate e abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione.

Torna in alto