08/11/2019 – Sulle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica decide il giudice ordinario

Sulle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica decide il giudice ordinario
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il TAR del Lazio con sentenza n. 12143, del 22 ottobre 2019, nel respingere il ricorso di alcuni soggetti partecipanti ad una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione ha dichiarato il ricorso stesso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
La vicenda
Alcuni concorrenti si erano appellati avverso l’avviso pubblico per la “Procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione ex art. 12D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
In particolare i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, i provvedimenti con i quali è stata disposta la propria esclusione dalla procedura selettiva bandita da una società a partecipazione pubblica per l’avviso pubblico suindicato, ritenendolo asseritamente illegittimo in quanto discriminatorio.
L’analisi del TAR
I giudici amministrativi osservano che secondo il precedente specifico dello stesso TAR (sentenza n. 10264 del 2 agosto 2019) da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi la società che ha bandito la selezione non è una pubblica amministrazione, ma una società di diritto privato, interamente partecipata da una società pubblica e , come tale, rientrante nel campo di applicazione, soggettivo e oggettivo, del D.Lgs. n. 175 del 2016, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il TAR osserva che l’art. 19, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. Già con decreto a n. 3859, dell’11 giugno 2019, la sezione ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso richiamando “l’art. 19 , comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2016, laddove afferma come resti ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle procedure di reclutamento del personale” e che, come osservato dall’Agenzia nella propria memoria difensiva quella controversia è stata incardinata dinanzi al Giudice ordinario che ha recentemente riconosciuto la propria giurisdizione”.
Il TAR ritiene che ai sensi dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, dovendosi ritenere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

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