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Per la Corte di cassazione occorre fornire la prova del mancato utilizzo dei locali
Esenzioni Tari cum grano salis – Non basta la mera comunicazione di ristrutturazione
Pagina a cura di Matteo Barbero
Per l’esenzione dalla tassa rifiuti non basta la mera comunicazione di ristrutturazione dell’immobile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22705/2019. Il caso sottoposto ai giudici riguardava un’attività alberghiera che aveva contestato un avviso di accertamento ricevuto dall’ente impositore in quanto, a parere del contribuente, i locali erano stati chiusi per alcuni mesi per l’esecuzione di lavori di manutenzione. I ricorrenti avevano prontamente comunicato all’ente impositore la chiusura stagionale dell’hotel e pertanto sostenevano che tale comunicazione fosse sufficiente all’esenzione dalla Tarsu per il periodo di chiusura. La Commissione tributaria per la Campania in sede di giudizio aveva accolto la tesi sostenuta dai contribuenti affermando che a seguito della comunicazione di chiusura stagionale l’ente impositore ha omesso di procedere ai doverosi controlli, mediante «uno o più sopralluoghi al fine di verificare se l’albergo era stato chiuso nel periodo in cui si sarebbero dovuti effettuare i lavori»; in mancanza dell’accertamento del contrario, «la struttura alberghiera deve ritenersi effettivamente chiusa». I giudici di Cassazione dissentono da quanto affermato dalla Ctr Campania; secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità infatti in materia di Tarsu il tributo è dovuto «unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti» in quanto la detenzione dei locali comporta la presunzione di produzione di rifiuti e la conseguente soggezione al tributo. La mera comunicazione di chiusura stagionale non comporta l’automatica esenzione dalla Tarsu in quanto occorre fornire tutti gli elementi a prova della concreta inutilizzabilità dei locali occupati e quindi la mancata produzione di rifiuti; tale onere è sempre a carico del contribuente che chiede l’esenzione e infatti la Cassazione osserva che «illegittimamente il giudice di merito ha addossato all’ente impositore l’onere della prova». Per tali argomentazioni la Corte accoglie il ricorso dell’ente impositore. La Corte osserva che la comunicazione con cui l’attività alberghiera informa l’ente impositore della chiusura stagionale, non è sufficiente per l’ottenimento dell’esenzione dalla tassa in quanto l’art. 66 del dlgs n.507/1993, al comma 5 specifica che gli elementi per la riduzione delle tariffe devono essere indicati in apposita denuncia.

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