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Al segretario che partecipa al concorso da giudice tributario spettano anche i punteggi da revisore
di Vincenzo Giannotti
In un concorso per giudice tributario, la graduatoria si è chiusa non considerando validi i titoli conseguiti dal segretario comunale e dal dirigente per i periodi di attività di revisore dei conti di enti locali, in quanto considerati dal Mef coincidenti con le ordinarie funzioni già oggetto di punteggio. Di diverso avviso il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 12564/2019,ha accolto il ricorso di un segretario comunale, che ha chiesto un punteggio distinto e ulteriore per le attività di revisore dei conti, precisando come l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 permetta, al dipendente pubblico autorizzato dal proprio ente, di svolgere incarichi ulteriori, al di fuori di quelli istituzionali, presso altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati, «sovrapponendole» alle ordinarie attività d’istituto assegnate dall’ente di appartenenza.
La vicenda

Per la partecipazione al concorso per giudice tributario un segretario comunale, successivamente divenuto dirigente di un ente locale, ha chiesto che gli venissero riconosciuti nove anni di attività di revisore dei conti di vari Comuni, essendo stato autorizzato a svolgere quella attività dalla propria amministrazione di appartenenza.

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