08/11/2018 – L’impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale

DI ORNELLA SPATARO

 L’impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale

A partire dal D.L. n. 174 del 2012 il controllo della Corte dei conti ha esercitato un impatto notevolissimo sul sistema locale, coinvolgendo prassi, obiettivi, risultati dell’azione degli enti interessati, secondo modalità che incidono fortemente sulla sostanza stessa dell’autonomia politica territoriale. Tale incidenza ha conosciuto, negli ultimi anni, un andamento incrementale, secondo una tendenza alimentata, da un lato, dalle riforme legislative in materia, che hanno dotato la Corte dei conti di strumenti sempre più stringenti, e, dall’altro, dal contesto di riferimento, caratterizzato da una drastica riduzione delle risorse disponibili nei bilanci degli enti, che impone una particolare attenzione sulle relative decisioni di spesa. L’abrogazione dei controlli sugli atti degli Enti locali, realizzata con la riforma del Titolo V, aveva già comportato la valorizzazione del ruolo della Corte dei conti, alla quale la legge n. 131 del 2003 aveva affidato l’unica forma possibile di controllo esterno sulle autonomie. In quest’ottica, i controlli sugli enti locali dovevano essere coerenti, anzi strumentali, alla finalità di assicurare la responsabilizzazione dei livelli territoriali di governo, onde evitare il rischio di un uso troppo disinvolto dei rinnovati poteri di autonomia, tale da degenerare in un indebolimento degli standard di legalità, o, comunque, in una realizzazione esasperata del federalismo finanziario, incompatibile con le ragioni dell’unità economica. Dunque, la soppressione delle vecchie forme di controllo è stata controbilanciata tramite il rafforzamento del ruolo della magistratura contabile, cui sono state attribuite le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli Enti locali, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nonché della sana gestione finanziaria, onde prevenire gli squilibri di bilancio. A tale scopo, le Sezioni regionali di controllo sono state disciplinate come strutture della Corte dei conti, con la conseguenziale connotazione in termini di indipendenza e imparzialità, e, come tali, sono state chiamate ad operare sullo sfondo di un’autonomia funzionale che è il riflesso speculare, e la garanzia al contempo, dell’autonomia degli enti regionali e locali; in tal modo, la legge n. 131 del 2003 ha veicolato espressamente, sul piano istituzionale, il rapporto di ausiliarietà tra autonomie locali e Sezioni regionali stesse. Non a caso, a sottolineare tale legame, la medesima legge ha previsto che gli enti territoriali contribuiscano a comporne l’organico. E’ stato così introdotto un evidente parallelismo tra il rapporto che si instaura tra Sezioni centrali e Parlamento, e il rapporto che si instaura tra Sezioni regionali e organi assembleari degli enti locali: la funzione di ausiliarietà, connaturata al ruolo della Corte dei conti rispetto all’apparato statuale, ha trovato un altro, fondamentale, momento di espressione sul versante delle relazioni con l’apparato delle autonomie locali, e a tale scopo è stato potenziato il ruolo collaborativo delle Sezioni regionali. Il rafforzamento dei controlli della magistratura contabile ha riguardato, oltre che la gestione amministrativa ed economico-finanziaria, la garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e la prevenzione degli squilibri di bilancio, e in questo senso sono stati previsti, oltre che i controlli successivi sulla gestione economico-finanziaria e sul rispetto del patto di stabilità; il controllo-monitoraggio, e i controlli di regolarità di cui al D.L. n. 174 del 2012, che, per la  prima volta, ha introdotto la possibilità per la Corte dei conti di stabilire misure interdittive dei programmi di spesa. Ciò risponde all’esigenza di attivare un presidio più efficace ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario complessivo, e segna una svolta decisa nel sistema dei controlli sugli enti locali: le nuove diposizioni, infatti, hanno attribuito alla magistratura contabile strumenti per un intervento attivo sulle dinamiche finanziarie degli enti territoriali, ben al di là della tipologia del controllo-referto alle assemblee elettive interessate, preordinato, secondo la normativa previgente in materia, a meri fini di autocorrezione.  Andando all’origine della questione, è noto che la svolta legislativa realizzata con il D.L. n. 174 si inquadra in un contesto ben più ampio: quello riconducibile alla l. c. n. 1 del 2012, che, modificando l’art. 81 Cost., ha posto il principio dell’equilibrio del bilancio, e, unitamente a quello di sostenibilità del debito, li ha individuati come principi fondanti dell’azione delle pubbliche amministrazioni al comma 1 dell’art. 97. La stessa riforma ha modificato l’art. 119, coinvolgendo direttamente gli enti territoriali nel raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, e in particolare, prevedendo, al comma 6, che il ricorso all’indebitamento sia consentito solo per la spesa d’investimento e a condizione che l’insieme di tutti gli enti di ciascuna regione rispetti l’equilibrio di bilancio… (segue)

 pdf document SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto