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Popolazione residente ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

La Corte dei conti-Basilicata, interpellata da un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, con la delibera 29 marzo 2019, n. 16, si esprime sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Il Comune, in particolare, chiede se, ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, occorre far riferimento alla classificazione demografica dell’Ente alla data d’insediamento della Giunta o, invece, a quella rideterminata successivamente; ciò, atteso che nelle more dell’espletamento del mandato, si è verificato un mutamento della classe demografica d’individuazione dell’Ente locale che impone una modificazione del parametro dell’indennità iniziale.

Affrontando la questione, il magistrato contabile pone in rilievo, innanzi tutto, che la disciplina di riferimento è dettata dall’art. 82D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi indicati e, tra essi, per quello che è l’indagine richiesta, quello della lettera b) del comma 8 che prevede “b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente“; il regolamento attualmente vigente è stato adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Lo stesso TUEL, all’art. 156, comma 2, stabilisce che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […….] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane.”; quindi, come acclarato da precedente giurisprudenza, anche in sede nomofilattica “il TUEL fissa un criterio ermeneutico generale rispetto ad una specifica tecnica normativa concernente gli enti locali (la classificazione demografica), stabilendo che in tal caso la popolazione va individuata in modo dinamico, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti.”, cioè a dire che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori”.

La magistratura contabile opta, quindi, per una soluzione che tende “a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. In definitiva […..] posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione evidenzia la volontà legislativa di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento, la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’art. 156D.Lgs. n. 267 del 2000“.

Alla luce della ricostruzione normativa e degli approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile, dai quali non ritiene di discostarsi, il giudice dei conti lucano, ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, ancora la classificazione demografica dell’Ente al criterio “dinamico” indicato dall’art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT; ciò, evidentemente privilegiando il dato più aggiornato rispetto a quello emergente dall’ultimo censimento decennale periodico.

Quanto sopra, tanto più se si considera la volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l’assolvimento delle relative funzioni degli amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l’incremento delle indennità a seguito di un aumento di popolazione, con il coevo passaggio dell’Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell’Ente locale.

Così, in conclusione, il criterio della “..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..“, di cui all’art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori locali.

Corte dei conti-Basilicata, Sez. contr., Delib., 29 marzo 2019, n. 16

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