08/05/2019 – Diritti al lordo

Diritti al lordo

di Matteo Barbero

I diritti di rogito vanno liquidati ai segretari al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap. Lo ha stabilito la Corte conti Campania, nella recente deliberazione n. 95/2019. I giudici hanno confermato la validità dell’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 21/2015. Quest’ultima è stata poi modificata dalla successiva deliberazione n. 18/2018, che ha sancito la spettanza dell’emolumento non solo ai segretari comunali di fascia C, ma anche a quelli appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali. A questo punto, però, si è aperto un nuovo fronte di discussione in merito alla corretta quantificazione delle somme destinate al pagamento. Il dubbio è se queste debbano essere considerate al loro o al netto. Per la prima tesi, si è espressa la sezione Lombardia (deliberazione n. 366/2018), mentre di diverso avviso è la sezione Veneto (deliberazione n. 400/2018). La Sezione campana ha aderito alla anch’essa alla soluzione «al lordo», ritenendo ancora valido il principio di diritto espresso dalla sezione Autonomie. Queste ultime avevano affermato che «le somme destinate al pagamento dell’emolumento devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti».

Secondo il più recente parere, «attesa l’occasione della rimeditazione e del revirement complessivo della questione interpretativa sull’art. 10, comma 2-bis del dl 90/2014, effettuato di recente da sezione autonomie con la deliberazione n. 18/2018/Qmig», per ragione di economia processuale e per il carattere assai ravvicinato nel tempo dell’ultimo pronunciamento «si ritiene non vi sia alcuna attualità di un ulteriore contrasto interpretativo».

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