08/04/2016 – Segretari comunali fantasma

Segretari comunali fantasma

Di Luigi Oliveri

 

Firmato tra Aran e sindacati l’accordo che riduce i comparti del pubblico impiego a quattro, prende forma il primo tassello della riforma del lavoro pubblico, a 7 anni di distanza dalla sua prima previsione contenuta nel dlgs 150/2009, la «legge Brunetta». I comparti previsti (si veda ItaliaOggi del 6 aprile scorso) saranno quello delle Funzioni centrali, quello delle Funzioni locali, quello della Sanità e quello de Istruzione e ricerca. Se sul piano formale l’accordo siglato produce l’effetto innovativo voluto, riducendo da 12 a 4 i comparti, sul piano sostanziale, specie nel periodo transitorio, le novità reali appaiono, però, poche. Segretari comunali. A ben vedere, l’innovazione principale coinvolge la categoria dei segretari comunali e provinciali. L’accordo quadro, infatti, anticipa gli effetti dell’abolizione della figura, tanto che sparisce la specifica area contrattuale, fino ad oggi presente nel comparto regioni-enti locali. L’articolo 7, comma 3, dell’accordo prevede, infatti, che l’area delle Funzioni locali comprende tutti i dirigenti delle amministrazioni del comparto (elencate nell’articolo 4), i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità nonché, appunto, i segretari comunali, come conseguenza dell’abolizione della figura, disposta dall’articolo 11 della legge 124/2015. Quindi, diviene già una realtà la confluenza dei segretari comunali e provinciali nell’area contrattuale della dirigenza locale. E assumono concretezza i rilievi espressi a suo tempo dalla Corte dei conti sulla riforma-Madia, perché non appare chiaro quali possano essere le conseguenze finanziarie di questa scelta, visto che la retribuzione media dei segretari è più bassa, al netto degli incrementi consentiti dal contratto d’area, in base al «galleggiamento». Province highlander. A confermare la sensazione che il contratto quadro, comunque, innovi poco è anche un dettaglio: l’elencazione delle amministrazioni dell’area Funzioni locali appare scaturire da incertezza ed imbarazzo nel definirle. Infatti, l’articolo 4 elenca città metropolitane ed enti di area vasta, ma vi aggiunge anche i liberi consorzi comunali (confuso ente locale sovra comunale disciplinato dalla legge regionale siciliana 15/2015) e, tanto per non sbagliare, anche le «province». Che, sull’orlo del dissesto, dissanguate di risorse e personale potranno vantarsi di continuare ad avere un’area contrattuale tutta per loro. Regime transitorio. L’articolo 8 dell’intesa è un primo fulcro dell’innovazione più apparente che concreta operata. Infatti, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di scomporsi in due parti. Una definita «comune» riguarderà gli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area. I Ccnl potranno, inoltre, essere composti da «eventuali parti speciali o sezioni», cui l’intesa demanda il compito di regolare «peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina». Come dire, insomma, che i quattro comparti previsti, a meglio vedere altro non saranno, specie nel periodo di prima applicazione, dei contenitori di discipline speciali e particolari, o anche di «specifiche professionalità», che potranno essere anche nel nuovo contesto oggetto di regolamentazione peculiare.

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