08/04/2016 – è possibile la rinuncia al compenso per lo scavalco?

da Ancitel

Quesito

Un Comune facente parte della nostra gestione associata per la gestione del personale, ci rivolge il seguente quesito in merito ai Segretari a scavalco: 

“la segretaria a scavalco Dr.ssa (omissis) ha formalmente rinunciato al compenso per i giorni di scavalco dal (omissis) al (omissis) presso di noi (la stessa è stata formalmente nominata con decreto prefettizio). Oltre a predisporre una determina che prenda atto di ciò, le dobbiamo obbligatoriamente pagare i contributi oppure la forma di rinuncia comprende anche la parte previdenziale?”

Potreste aiutarci a capire se, per la questione del versamento contributivo, ci sia comunque qualche adempimento da assolvere, pur in assenza di corresponsione di compenso (a seguito formale rinuncia)? 

Risposta

L’attuale quadro normativo (art. 97 del D. Lgs. 267/2000) sancisce l’obbligatorietà all’interno dell’ente locale della figura del segretario comunale, il quale può ricoprire tale incarico sia in qualità di titolare, ovvero in qualità di reggente o supplente, anche a scavalco. 

Ne consegue che gli incarichi di reggenza e supplenza conferiti a scavalco ai segretari titolari di sede, rientrano pienamente tra i compiti istituzionali per essi previsti dall’ordinamento. L’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco “spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”. 

A parere di questo servizio il compenso per l’incarico prestato a scavalco, come ogni altro emolumento di natura retributiva non è rinunciabile. In assenza di retribuzione non è possibile il versamento dei contributi previdenziali.

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