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Permesso di costruire in deroga, la competenza è del responsabile dell’ufficio tecnico
di Amedeo Di Filippo
Il rilascio del permesso di costruire in deroga spetta al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, mentre il consiglio comunale si limita ad una mera valutazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse. Lo afferma la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7228/2019.
Il caso

Il Tar Calabria ha respinto il ricorso presentato da una società, titolare del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato polifunzionale con annessa palestra da destinare a uso pubblico, contro l’opposizione alla stipula della convenzione da parte del Comune. La società ha proposto appello, considerando che il responsabile dell’ufficio tecnico comunale non aveva alcun potere di sindacare il merito della delibera con cui il consiglio comunale aveva approvato la richiesta di cambio di destinazione d’uso, la conformità urbanistica, il rilevante interesse pubblico del progetto, lo schema di convenzione e disposto che il responsabile provvedesse alla stipula e al rilascio del permesso. È stato sostenuto che, mentre l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa, a cui si collega lo schema di convenzione, rientra nella competenza del consiglio comunale, la firma della convenzione deve essere effettuata dal dirigente, il quale risulta vincolato in tale attività. Pertanto, qualora questi avesse voluto respingere l’istanza del privato, avrebbe dovuto rimettere nuovamente la decisione al consiglio.

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