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Contributi al periodico che riserva spazi all’amministrazione comunale tra le spese di rappresentanza 
di MARTIA LUISA BECCARIA –  Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) – 06 Novembre 2019
Costituisce spesa di rappresentanza il contributo alla realizzazione di un giornalino periodico che riserva uno spazio all’ amministrazione comunale per comunicare alla cittadinanza le attività svolte, in modo non continuativo né programmato. Esso soggiace ai limiti stabiliti dall’ articolo 6, comma 8, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, secondo quanto chiarito dalla delibera n. 73/2019 della Corte dei conti Piemonte. Solo le spese previste come obbligatorie dalle legge non rientrano in quel vincolo.
Le spese di rappresentanza, secondo un indirizzo consolidato della Corte dei conti, sono quelle finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ ente verso l’ esterno, nel rispetto dell’ inerenza ai propri fini istituzionali. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (delibera n. 50/2011) hanno accolto una interpretazione estesa anche alle spese dirette a promuovere la conoscenza dell’ esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (pubblicità istituzionale),
Le norme
Nell’ attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, sono non necessarie, vanno considerate come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica, e sottoposte ai vincoli di contenimento disciplinati dall’ articolo 6, comma 8, del Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e al regime di cui all’articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011. Si tratta di norme inderogabili, non superabili dai regolamenti dell’ ente.
 

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