07/11/2018 – Prestazioni occasionali negli enti locali: chiarimenti INPS

Prestazioni occasionali negli enti locali: chiarimenti INPS

L’Inps, con circolare 103 del 17 ottobre 2018 fornisce chiarimenti in riferimento al contratto di prestazione occasionale ed al Libretto famiglia, in particolare, la Legge n. 96/2018, di conversione del Dl. n. 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”) ha apportato novità in merito alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del Dl n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, anche per quanto riguarda gli Enti Locali.

Viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi. Dunque, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

– nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

– per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

– per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

– per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Agli Enti locali,, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo.

L’Inps, inoltre precisa che la comunicazione va effettuata prima dello svolgimento della prestazione lavorativa e che in ogni caso è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

INPS, CIRCOLARE N.103, 17 OTTOBRE 2018

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