07/06/2019 – Permesso di costruire formatosi per silentium: é ammessa la decadenza per mancato avvio dei lavori?

Permesso di costruire formatosi per silentium: é ammessa la decadenza per mancato avvio dei lavori?

 
Una interessante pronuncia risolve il caso.
Due cittadine pugliesi presentavano istanza per ottenere dal Comune un permesso di costruire. L’Amministrazione civica si guardava bene dal pronunciarsi sulla domanda e, a detta delle istanti, sulla stessa si formava il silenzio assenso.
Ad un certo punto il Comune emanava invece un provvedimento di decadenza del titolo, formatosi per silentium, sul presupposto che le due donne non avevano iniziato i lavori tempestivamente.
A questo punto costoro presentavano ricorso al TAR assumendo in particolare che l’atto contestato era viziato da sviamento, travisamento, contraddittorietà-illogicità.
Il TAR Puglia, con sentenza del 20 maggio 2019, ha accolto l’impugnativa.
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la formazione del silenzio-assenso (art. 5 legge 12 luglio 2011 n. 106) sulla domanda di permesso di costruire (art. 20, comma 8, del T.U. 6 giugno 2001 n. 380) postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti amministrativi e tecnici, sia soggettivi che oggettivi, di accoglibilità, in quanto in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei detti presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può validamente formarsi.
Tale forma di silenzio, che origina un titolo edilizio tacito, equivalente al provvedimento, pur tuttavia non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità, presuntivamente semplificata, di tipo “rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione anelata, laddove l’amministrazione rimanga inerte.
Tuttavia trattasi pur sempre di un’alternativa posta nell’interesse del destinatario, ossia del soggetto passivo che “attende” il provvedimento.
Secondo l’interessante pronuncia dei giudici pugliesi, la natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso, infatti, va qualificata in senso per così dire “protettivo” dell’interesse del richiedente all’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale, preordinato ad evitare l’avvio di un’attività a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro non facilmente reversibile.
Ciò posto, non può dunque cheessere riconosciuta la facoltà per il privato di optare per il permesso di costruite in forma espressa, laddove sia pur prevista la formazione del titolo in forma tacita (e per di più condizionata).
L’interpretazione da fornirsi in ordine alla “scala” degli atti di assenso agli interventi edilizi previsti dalla normativa di specie (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), va compiuta in senso razionale. Se, dunque, per un intervento minore è sufficiente la S.C.I.A., ma su richiesta di parte può optarsi per il rilascio di un permesso di costruire espresso, è quindi, secondo la logica giuridica, necessario che, per un intervento maggiore, dove è previsto il permesso di costruire, si possa pretendere il rilascio di un permesso espresso, seppure in alternativa in base alla normativa possa risultare sufficiente il silenzio-assenso, peraltro previsto solo in funzione rimediale all’inerzia e sottoposto a talune condizioni.
E’ stato quindi affermato che rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241), sancito dalla normativa edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale (ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa), la formazione di un silenzio-assenso.
Difatti, la validità dell’auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell’intervento costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante ben può conservare l’interesse a optare per il rilascio di un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-patrimoniale.
Ragion percui, giammai l’Amministrazione comunale può pronunciare una “decadenza” in ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel tempo – com’è avvenuto nel caso di specie – l’emanazione di un provvedimento espresso. In altri termini, non può pronunciarsi una decadenza, in ordine ad un provvedimento inespresso e di contenuto indeterminato e indeterminabile, alla stregua della normativa da applicarsi in concreto.
In buona sostanza con la sentenza in commento il Comune di Trani è stato obbligato, laddove invero specificamente richiesto e sollecitato, a pronunciarsi sul rilascio del permesso edilizio in modo espresso, stante il principio generale imposto dall’art. 2, comma 1, della citata L. n. 241 del 1990: con conseguente annullamento dell’atto di decadenza.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Mattia Murra
(5 giugno 2019)

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