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Decreto Crescita: nuovi limiti assunzionali per i Comuni e per il fondo incentivante

Pubblicato il 6 maggio 2019


E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, il d.l. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, entrato in vigore il 1° maggio 2019.

Il Decreto contiene, all’articolo 33 rubricato “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, rilevanti novità di interesse per i Comuni per quanto riguarda la gestione del personale, in particolare per i vincoli assunzionali e per il fondo incentivante.

Tale disposizione sembrerebbe ridefinire nuovi e diversi limiti assunzionali esclusivamente per Regioni e Comuni, non richiamando gli enti locali. Pertanto, non risulta applicabile alle Unioni di Comuni e alle Province.

In particolare, la norma prevede che con un decreto ministeriale, da adottare entro il 29 giugno (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento) siano definiti dei valori percentuali (“valore soglia”) differenziati per fascia demografica, che determineranno le soglie di rispetto entro le quali i Comuni potranno procedere a effettuare le assunzioni che ritengono necessarie.

Il comma 2 della disposizione in commento stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio), nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia.

Tale valore (che dovrà essere definito appunto con un d.m.) determinerà una percentuale del rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e i primi tre titoli delle entrate (risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione), considerate al netto del FCDE (stanziato nel bilancio di previsione).

I Comuni, in cui tale percentuale risulti superiore al valore soglia, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

Dal 2025, i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Fondo incentivante

Il comma 3 della disposizione in commento prevede che il limite al trattamento accessorio del personale (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Tale disposizione sembra applicabile non solo ai Comuni, ma a tutte le p.a. di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, in quanto il legislatore ha richiamato l’articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, che appunto contiene il richiamo esplicito a tutte le p.a. assoggettate al T.U. sul pubblico impiego.

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