07/01/2016 – Tornano i controlli preventivi

Tornano i controlli preventivi 

di LUIGI OLIVERI

Italia Oggi Mercoledì, 06 Gennaio 2016

Tornano i controlli esterni preventivi di legittimità, sia pure limitati alla sola fattispecie della costituzione di nuove società partecipate. Il dlgs di riordino delle società pubbliche, in dirittura in consiglio dei ministri (sai veda ItaliaOggi di ieri), rispolvera i controlli preventivi, modificando in parte il ruolo delle sezioni regionali della Corte dei conti, affidando loro per la prima volta ed in via espressa una funzione di vera e propria verifica preventiva della legittimità delle delibere finalizzate alla costituzione delle società. Si prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche prima di adottare il provvedimento destinato a far sorgere una società dovranno inviare lo schema dell’ atto e la relazione tecnica allegata alla sezione della Corte dei conti competente.

La magistratura contabile verificherà la congruenza delle motivazioni sulla necessità della società per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ ente, degli obiettivi gestionali e della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche confrontando la scelta dell’ ente con modalità alternative di gestione, come la gestione in via diretta o l’ esternalizzazione (tramite appalti o concessioni). Inoltre, la Corte dei conti verificherà la coerenza della costituzione di nuove società con i piani di razionalizzazione delle partecipate, se adottati. Come per ogni vero e proprio procedimento di controllo, la sezione competente entro 30 giorni dovrà formulare rilievi, altrimenti l’ accertamento si intenderà positivo. La Corte dei conti potrà chiedere una volta sola chiarimenti, sospendendo il termine per il controllo e l’ ente interessato dovrà rispondere con specifico riferimento ai rilievi mossi dalla sezione.

Le diffusissime violazioni delle molteplici norme che da anni, ormai, indicano alle amministrazioni pubbliche locali di rivedere l’ assetto delle società partecipate devono aver convinto il legislatore che i soli controlli interni o l’ esercizio di un’ autonomia decisionale «responsabile» non bastino ad assicurare il rispetto delle norme. Da qui la scelta, da considerare inevitabile, di ripristinare i controlli preventivi, che probabilmente andrebbe estesa a moltissime altre materie. C’ è, tuttavia, un’ incongruenza. L’ attività di controllo non è di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Affidare, dunque, i controlli ad un giudice significa coinvolgerlo in una funzione di amministrazione, il che non è perfettamente in linea con la Costituzione e l’ indipendenza dei giudici. Per altro, se si qualificassero gli atti di controllo della Corte alla stregua di provvedimenti amministrativi si arriverebbe al paradosso della possibilità che gli enti ricorrano al Tar contro provvedimenti del giudice contabile.

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