Print Friendly, PDF & Email

Si commenta la pronuncia resa, in sede giurisdizionale, dalla Corte dei conti, sezione per la Regione Piemonte, n. 188/2015 del 14 ottobre 2015.

La sostituzione del dirigente del settore tecnico assente dal lavoro da parte del segretario comunale nell’apposizione del parere di regolarità tecnica a corredo di una delibera di Giunta che, successivamente, si riveli generatrice di uno specifico danno patrimoniale, non produce automaticamente la relativa responsabilità del segretario stesso, in quanto occorre verificare, al fine di accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo costituito dalla colpa grave, le concrete circostanze di fatto che hanno influito sulla consapevole apposizione del parere, tra le quali la compiuta cognizione dell’affare oggetto di deliberazione e la complessità delle attribuzioni che il vigente ordinamento rassegna alla competenza del Segretario.”

Torna in alto