Print Friendly, PDF & Email

Rifiuti speciali ed esenzione per il contribuente

 06/12/2018 Finanza Locale

Le imprese non hanno diritto all’esenzione dalla tassa rifiuti in linea generale, per cui occorre una delibera sull’assimilazione quantitativa di questi rifiuti da parte del Comune. L’operatore ha l’obbligo di delimitare le zone dove i rifiuti speciali si formano e di dimostrarne la gestione precisa e corretta degli stessi. Su questo argomento è intervenuta la Cassazione, affermando per la prima volta, con la sentenza 9214/2018, alcuni utili e chiarificanti principi riguardo i rifiuti speciali per quantità.
Di base, occorre ricordare che la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto nelle aree dove rifiuti urbani o assimilati si formano. Al contrario, le zone un cui i rifiuti speciali sono prodotti sono soggette a una detassazione totale. Inoltre, in partenza, tutti i rifiuti prodotti dalle attività commerciali sono considerati speciali , previo intervento del Comune (con un’apposita delibera consiliare) che può disporre l’assimilazione degli stessi a comuni rifiuti urbani. i criteri per questa assimilazione sono previsti dalle norme statali vigenti in materia. In caso le regole per l’Ambiente datate 2006 non si rivelino pertinenti o adeguate, ci si rifà a quelle presenti nella delibera del Cipe, punto 1.1.1, del 1984.
In caso il Comune emetta una delibera in tal senso, saranno considerati rifiuti assimilabili agli urbani, tutti quegli scarti con caratteristiche merceologiche uguali o simili rispetto alle sostanze elencate nella delibera Cipe, portando le aree in cui questi si formano ad essere soggette al prelievo sui rifiuti. Il Comune sarà anche tenuto a precisare il limite quantitativo massimo dei rifiuti assimilati conferibili al servizio pubblico, stando a quanto stabilito in passato dalla Cassazione, perché in caso contrario l’assimilazione non è considerata valida (Cassazione, sentenza 30719/2011 e 9631/2012).
Trattando proprio del caso di un Comune che non ha deliberato per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti, con la sopracitata sentenza 9214 del 2018, la Suprema corte ha affermato che l’omissione della delibera non determina in automatico la detassazione delle aree utilizzate dagli operatori economici. In casi come questo sarà compito del contribuente presentare una denuncia originaria o di variazione, delimitare le zone dove la prevalenza dei rifiuti speciali si forma e documentare la gestione dei rifiuti speciali secondo norma di legge, tramite conferimento a terzi autorizzati.
Quindi, con questa sentenza si chiarisce che il regime dei rifiuti speciali sotto il profilo quantitativo è lo stesso di quello riferito ai rifiuti speciali per qualità. Riferendosi a questi ultimi, la Cassazione ha sottolineato più volte come la detassazione delle aree dove questi si formano sia una sorta di clausola di esenzione e non esclusione. L’ovvia conseguenza è che diventa competenza del contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge richiesti (come da sentenza 1145/2018 della Cassazione). I tre compiti sopracitati (presentazione della denuncia, delimitazione delle aree e corretta gestione dei rifiuti speciali) finiscono quindi a carico del soggetto passivo. Rimane invece l’articolo 1, comma 649, legge 147/2013, la norma di riferimento per quanto riguarda la Tari, che non fa distinguo tra specialità per qualità da quella per quantità. Tutti i criteri citati valgono ovviamente anche per le imprese che eccedono i limiti quantitativi fissati nel regolamento comunale di appartenenza.
Articolo di Gianluca Galli

Torna in alto