Print Friendly, PDF & Email
di Vincenzo Giannotti
L’obbligo di rimozione e custodia dei veicoli previsto dall’articolo 14 del codice della strada impone agli enti locali, proprietari della strada, di attivare immediatamente la rimozione dei mezzi al fine di ripristinare la normale viabilità. Il Tribunale e la Corte d’appello, a fronte del ricorso di un società che ha reclamato il pagamento delle prestazioni rese per quel servizio, hanno considerato non necessaria la forma scritta nè la copertura della spesa in bilancio, anche a fronte della possibile rivalsa, da parte dell’ente locale, nei confronti dei proprietari dei veicoli rimossi. Di parere opposto è stata, invece, la decisione della Cassazione (sentenza n. 21710/2019) la quale ha avuto modo di precisare che, a differenza del sequestro del veicolo la cui custodia è affidata a una delle società censite dalla prefettura, in caso di sgombero di veicoli incidentati, il diritto al corrispettivo dell’affidatario del servizio non può prescindere dalla valida assunzione di un’obbligazione contratta in conformità delle regole che presiedono all’attività negoziale della stessa Pa, ossia l’obbligo della forma scritta e la previa copertura della spesa in bilancio.

Torna in alto