06/09/2019 – La maggiorazione del segretario oltre il galleggiamento è indebito oggettivo e deve essere recuperato

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 6/9/2019)
L’Ente locale è abilitato al recupero di eventuali somme corrisposte al segretario comunale calcolate dopo il galleggiamento, non essendo suscettibili di salvezza gli importi corrisposti fino alla data della legge n. 183/2011 la quale ha stabilito che “Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge». Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 20997/2019) legislatore, a fronte di incertezze interpretative, può emanare una nuova normativa che abbia la finalità di rendere esplicito il precetto già desumibile dalla disciplina previgente, senza, però, imporre l’interpretazione per il passato e, quindi, senza conferire retroattività alla norma. In altri termini, la normativa prevista dalla legge n. 183/2011 non ha carattere innovativo, ma ha solo precisato n modo più chiaro ed appropriato una norma preesistente, dettando una nuova disciplina che provveda a regolare per il futuro la materia attraverso precetti non dissimili da quelli previgenti. La conseguenza di tali indicazioni è che eventuali pagamenti disposti al Segretario anche prima della disposizione legislativa sono da considerare contra legem ossia al di fuori della norma contrattuale e come tali nulli. La nullità di eventuali atti dispositivi che abbiano consentito il pagamento in violazione di una norma imperativa rientrano nell’indebito oggettivo (art.2033 c.c.) con possibilità da parte dell’Ente locale di recuperare le somme corrisposte indebitamente nel periodo massimo della prescrizione decennale.

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