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Opere programmabili senza entrate accertate  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 05 Luglio 2019
Per programmare le opere pubbliche non è obbligatorio aver accertato preventivamente le entrate necessarie al loro finanziamento. È uno dei chiarimenti forniti dall’ Ifel nel recente focus dedicato alle novità introdotte dal decimo correttivo ai principi contabili degli enti territoriali (dm 1° marzo 2019), i cui effetti operativi si spiegheranno anche sul prossimo Documento unico di programmazione (Dup) 2020-2022, da presentare entro il prossimo 31 luglio. Molte sono le domande che gli addetti ai lavori si stanno ponendo in questi giorni concitati e colmi di scadenze. In particolare, i dubbi riguardano il raccordo fra la progettazione dell’ opera e il suo inserimento nella programmazione. In base alle nuove regole, la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’ inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’ opera cui la progettazione si riferisce.
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (ossia il Dup), individuino in modo specifico l’ investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. Quindi: i) il Dup contiene in sé il programma triennale; ii) per poter inserire un’ opera in programmazione occorre disporre di un livello minimo di progettazione; iii) la spesa per la progettazione minima precede lo stanziamento dell’ opera; iv) la spesa per la progettazione minima è spesa d’ investimento, a condizione che il Dup preveda l’ opera e ne indichi le fonti di finanziamento.
Ma a questo punto sembra deliberarsi un corto circuito: se non ho la progettazione minima l’ opera non posso inserirla nel programma triennale, e quindi nel Dup. L’ Ifel chiarisce che ai fini dell’ inserimento della spesa di progettazione di primo livello nel titolo II, l’ ente deve già essersi determinato a realizzare l’ opera, anche se formalmente non inserita nel programma triennale, e avere individuato le necessarie fonti di finanziamento. Per cui, le opere, anche se non inserite nel triennale, dovranno comunque essere programmate nel Dup. Nella fase previsionale le entrate non devono essere state accertate per avviare il percorso che porterà all’ ottenimento della progettazione di primo livello e all’ inserimento dell’ opera nel programma triennale e nel bilancio di previsione.

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