06/07/2018 – Relazione di fine mandato: la valutazione della Corte dei conti si estende alla sana gestione finanziaria dell’ente

Relazione di fine mandato: la valutazione della Corte dei conti si estende alla sana gestione finanziaria dell’ente

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

La relazione di fine mandato

La relazione di fine mandato per Province e Comuni è regolata dall’art. 4D.Lgs. n. 149 del 2011. Redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, essa è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve risultare certificata dall’organo di revisione e nei tre giorni successivi deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

La relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento.

Il comma 5 rinvia ad apposito atto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto col MEF, l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato e di una forma semplificata per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Obbligo assolto col decreto 26 aprile 2013.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, al Sindaco e al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Alcune pronunce della Corte dei conti

Sulla materia è intervenuta la sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 15 del 3 maggio 2016, con cui ha espresso la questione di massima circa l’individuazione dell’organo provinciale tenuto alla redazione della relazione successivamente all’emanazione della L. n. 56 del 2014, “Delrio”.

La soluzione cui sono approdati i giudici contabili è che, nel quadro delineato dalla riforma, la relazione costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e da questi va resa al termine del mandato della durata di quattro anni previsto dal comma 59. Non è però preclusa dalla vigente legislazione la facoltà del Presidente di redigere la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale.

Si è anche espressa la sezione controllo del Molise con la deliberazione n. 81 del 13 aprile 2016 circa la competenza ad applicare le decurtazioni previste dalla legge: in assenza di apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla sezione di controllo regionale, va individuata secondo le consuete regole vigenti in materia di sanzioni amministrative, quindi secondo quanto disposto dalla L. n. 659 del 1981.

Nel caso specifico si era creata la situazione secondo cui al segretario comunale era stato assegnato il ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario, con la conseguenza che da un lato lo stesso si identifica nel soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, dall’altro è parte coinvolta nell’elaborazione della relazione di fine mandato e, per l’effetto, di possibile soggetto destinatario delle sanzioni.

La sezione non ha offerto soluzioni ma ha osservato che la situazione di conflitto venutasi a verificare debba necessariamente essere resa pubblica e giustamente valorizzata, ma non può costituire impedimento all’attuazione della disposizione sanzionatoria, determinando di fatto la paralisi dell’attività amministrativa. La palla dunque viene rimessa al singolo ente, invitato ad agire secondo valutazioni di propria esclusiva discrezionalità alle quali deve necessariamente rimanere estranea la Corte dei conti, prevedendo “meccanismi di sostituzione automatica che consentano di ovviare a tali eventualità, predisponendo a tal fine, per il caso di specie nonché, con finalità preventiva, per il futuro, idonee misure organizzative”.

Sempre la sezione Molise ha fornito, con la deliberazione n. 133 del 24 maggio 2017, ulteriori spunti per comprendere la relazione di fine mandato, che costituisce uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente.

Funzionalmente collegata a tale finalità è tanto la certificazione della relazione da parte dei revisori, quanto, soprattutto, la sua pubblicazione sul sito istituzionale, che rappresenta una fattispecie del più generale principio di trasparenza perseguito dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

La sezione ricorda che la sottoscrizione della relazione non può che spettare al Sindaco e al Presidente della Provincia. Quanto ai termini entro cui procedere, in caso di scadenza ordinaria della consiliatura sono correlati alla data di scadenza del mandato, che decorre dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni. Al contrario, in caso di consiliatura in scadenza anticipata, i termini entro cui procedere sono correlati al provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esame delle relazioni deve ritenersi inscrivibile nell’ambito delle funzioni di controllo assegnato alle sezioni regionali, caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. La verifica deve però circoscriversi all’accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dal legislatore relativa alla redazione, al successivo invio a fini certificatori, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla trasmissione alla magistratura contabile.

Il contenuto della relazione può essere valutato in un’ottica di controllo successivo di legalità finanziaria non solo in relazione alla verifica di conformità al modello ministeriale ma anche in ordine alla valutazione della sana gestione finanziaria dell’ente.

Una relazione di fine mandato non redatta, non pubblicata oppure pubblicata oltre i termini previsti dalla norma costituisce un vulnus del diritto del cittadino di valutare per tempo l’operato dell’amministrazione uscente e di maturare, in tempo utile, scelte consapevoli nella determinazione dei futuri organi di governo locale. Per tale motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio univoco, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia nel caso di mancata pubblicazione.

Il parere della sezione Basilicata

E siamo alla deliberazione n. 24 della sezione regionale di controllo per la Basilicata, che si esprime sulla relazione presentata da un Sindaco e per la quale accerta il rispetto dei termini di redazione e sottoscrizione, l’avvenuta certificazione da parte dell’organo di revisione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto dei termini di legge, la sostanziale corrispondenza del contenuto a quanto previsto dall’art. 4D.Lgs. n. 149 del 2011 e allo schema tipo ministeriale, una irregolarità in merito alle azioni intraprese per contenere la spesa e allo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard.

Ricorda innanzi tutto la sezione che la normativa si inscrive nel percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability, a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

La ratio sottesa all’art. 4D.Lgs. n. 149 del 2011 è duplice: da un lato responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi del mandato ricevuto, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità le azioni intraprese; dall’altro garantire alla collettività amministrata, nella sua duplice veste di utente e di corpo elettore, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente, garantendo così il massimo periodo di apertura della “finestra informativa” voluta dal legislatore per rendere meglio edotta la comunità rappresentata dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, anche in termini finanziari, dall’amministrazione in scadenza.

Un onere, insistono i giudici, che persegue due finalità: quella educativa o di cittadinanza, in quanto concorre ad orientare comportamenti, sia individuali che collettivi, verso il fine ultimo della solidarietà; quella della certezza, posta a garanzia dell’affidamento che il cittadino deve porre sull’attività posta in essere dagli eletti nel tempo – più o meno lungo – concesso per esprimere le loro capacità di governo.

La sezione quindi si sofferma sui parametri in base ai quali le sezioni regionali devono svolgere il controllo sulle relazioni di fine mandato e sui relativi esiti. La verifica, afferma, deve in primo luogo avere ad oggetto l’accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, relativa alla redazione/sottoscrizione, al successivo invio ai fini certificatori e alla trasmissione della relazione alla magistratura contabile.

Deve poi essere funzionale ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali nonché il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, per cui le sezioni sono tenute ad accertare il rispetto dei contenuti previsti dal D.M. 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo.

Il contenuto della relazione, quindi, potrà essere valutato, in un’ottica di controllo successivo di legalità finanziaria, anche in ordine alla valutazione della “sana gestione finanziaria” dell’ente che la sezione regionale normalmente effettua ai sensi dell’art. 1, comma 166 ss., L. n. 266 del 2005.

In definitiva, la valutazione che la Corte dei conti è tenuta ad elaborare costituisce la summa dei risultati acquisiti con le diverse attività di controllo (di natura finanziaria/sulla gestione) che il legislatore nazionale ha intestato alle sezioni regionali di controllo, rendendole così responsabili della verifica dell’effettivo perseguimento del principio del buon andamento.

Ma la sezione intende spingersi a verificare anche se la relazione contenga effettivamente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato onde evitare che l’omesso o erroneo richiamo di elementi notiziali fondamentali per ricostruire l’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo finisca per svuotare di significato la trasparenza.

Corte dei Conti-Basilicata, Sez. contr., Delib., 12 giugno 2018, n. 24

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