06/06/2017 – Vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada

Vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Un Sindaco interroga il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, sulla corretta interpretazione dell’art. 208, comma 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), offrendo così l’occasione alla Corte dei conti di affrontare la questione dei vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni stradali.

Il tema è spesso posto all’attenzione dalle varie sezioni territoriali della Corte dei Conti, che si esprimono in argomento nella considerazione che:

– si tratta di fornire istruzioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti locali;

– si verte nella materia della contabilità pubblica, in quanto la richiamata norma, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità d’interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell’universalità del bilancio, di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare singole categorie d’interventi indicati dalla norma de qua.

Giova premettere, in argomento, che le entrate derivanti da sanzioni stradali, oggetto d’amministrazione separata, hanno una destinazione parzialmente vincolata, e tale vincolo costituisce un limite, introdotto ex lege, per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali.

La volontà del legislatore d’individuare le finalità d’utilizzo delle sanzioni stradali spettanti ai Comuni, è stata per molto tempo cristallizzata nell’art. 208D.Lgs. n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale“, ha introdotto, tra l’altro, nuove regole dirette anche agli enti locali territoriali, in materia di riparto e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada.

Gli interventi di modifica apportati dal Legislatore del 2010, in particolare, hanno recepito l’impegno del Governo ad adottare iniziative affinché:

– da un lato, gli enti proprietari delle strade assicurassero la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale;

– dall’altro, si addivenisse alla costituzione di appositi fondi, destinati, nel rispetto dell’autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese.

Le nuove regole riguardano il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità derivanti dagli accertamenti mediante autovelox, relativamente ai quali la legge ha introdotto il criterio per cui spettano per il 50% all’ente proprietario della strada, e per il 50% all’ente cui appartiene l’organo accertatore.

Con la nuova norma, mentre era chiaro l’intento di continuare a considerare questi proventi come un’entrata con vincolo di destinazione, sono emerse, per converso, importanti differenze rispetto alla disciplina fino a quel momento nota ed applicata; in particolare, il Legislatore, pienamente consapevole dalla natura aleatoria delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative al Codice della strada, incerte sia nell’an che nel quantum, introduce ulteriori e più pregnanti vincoli quali-quantitativi al loro impiego.

Va sottolineata, infatti, la natura straordinaria di detti proventi, di per sé aleatori e non programmabili, giacché collegati alla propensione alla trasgressione degli utenti (quindi da fattori esterni all’azione amministrativa, sebbene normalmente riproducibili di anno in anno), ma che nulla induce a ritenere persistente.

Gli elementi di rischiosità sopra descritti, evidentemente giustificano e costituiscono la ratio della previsione legislativa di più specifiche forme di destinazione di tali proventi che, in un certo senso, riecheggiano la loro natura straordinaria, escludendo, nel contempo, che l’Ente possa farvi affidamento per finanziare spese ripetitive ed ordinarie, in contrasto con i fondamentali principi di sana e prudente gestione finanziaria.

I proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari/ufficiali/agenti dei Comuni, sono così soggetti a differenti vincoli di destinazione:

– uno, derivante dall’art. 208 del Codice della strada, riguarda la generalità di queste entrate;

– l’altro, imposto dall’art. 142 dello stesso codice, è riferito alla parte di quelle derivanti dall’accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, e si pone in rapporto al primo quale norma speciale.

Il primo vincolo, in particolare, grava sul solo 50% dei proventi; in buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell’Ente dei proventi contravvenzionali in argomento:

– almeno il 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;

– almeno un ulteriore 25% (ovvero il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;

– la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:

– manutenzione delle strade di proprietà dell’ente;

– installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;

– redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;

– interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

– svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale;

– misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

– assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;

– progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

– progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;

acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

– interventi a favore della mobilità ciclistica.

– resta in ogni caso facoltà dell’ente, destinare in tutto/in parte la restante quota “libera” del 50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vincolate.

Il quesito proposto, come anticipato, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 208, comma 5-bis, Codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza alle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale e, segnatamente, se i progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, cui la normativa riferita consente di destinare le predette entrate, possano consistere in prestazioni aggiuntive del personale del corpo di polizia locale, ovvero nell’incremento della dotazione organica, relativa a detto personale.

La Corte dei conti-Abruzzo, interpellata al riguardo, nella delibera 25 maggio 2017, n. 98, evidenzia come il legislatore abbia individuato con chiarezza i rapporti lavorativi finanziabili con le entrate di cui si discorre, con l’evidente ratio di evitare l’utilizzazione di tali risorse (di per sé di carattere straordinario) per spese ripetitive e continuative, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’ente; quanto premesso ricordando, peraltro, che la giurisprudenza contabile:

– ha escluso l’utilizzazione di tali risorse per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

– ha precisato che il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può avvenire in relazione alle finalità di cui all’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1° aprile 1999, che consente agli enti d’incrementare le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche“.

Per le ragioni sopraesposte, conclusivamente, l’avviso della Sezione è nel senso che i comuni non sono legittimati a utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada per il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato, né per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, se non per le finalità di cui all’art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1° aprile 1999.

Corte dei conti-Abruzzo, Sez. contr., Delib., 25 maggio 2017, n. 98

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