06/04/2019 – Nomina del Commissario ad acta che ha dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale

Nomina del Commissario ad acta che ha dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale

Enti locali – Comuni – Dissesto – Presentazione del piano di riequilibrio finanziario – Ritardo – Nomina commissario – Ratio.

          Il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale ha disposto la nomina del Commissario ad acta, in conseguenza di deliberazioni della Corte dei Conti che hanno dichiarato la mancata presentazione, da parte del Comune, del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del T.U.E.L., non va interpretato nel senso che la successiva dichiarazione di dissesto, da parte del Commissario, possa prescindere dall’accertamento delle condizioni economiche e finanziarie ad essa propedeutico in base alla legge; la dichiarazione di dissesto da parte del Commissario resta connotata da propri presupposti – da cui non può essere disancorata – e da autonomia funzionale, alla stregua della disciplina contenuta negli artt. 244 e ss. del T.U.E.L. (1).

(1) Ha premesso il Tar che a fronte di deliberazioni della Corte dei Conti che hanno dichiarato la mancata presentazione da parte del Comune del piano di riequilibrio pluriennale entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge ai sensi dell’art.243-bis, comma 5, del T.U.E.L. e che hanno disposto le misure consequenziali, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il ricorso è volto ad impugnare i provvedimenti che, nella fase successiva all’intervento della Corte, sono stati emessi dal prefetto, dal commissario ad acta e dai competenti organi regionali; provvedimenti, questi, che presuppongono l’attività accertativa della sezione di controllo della Corte dei conti, ma la cui impugnazione dinanzi al giudice amministrativo è affidata, in via principale, a vizi propri o derivati degli atti amministrativi stessi, venendo censurato l’operare delle anzidette autorità amministrative.

Il Tar ha quindi chiarito che l’interpretazione degli artt. 109 bis o.r.e.l. e 58, l. reg. Sicilia n. 26 del 1993 – che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13, d.lgs. n.149 del 2011, sono stati ritenuti, in assenza di una specifica normativa regionale in materia, applicabili in luogo dell’art. 6, d.lgs. n. 149 del 2011 (richiamato dall’art. 243-quater, comma 7, del T.U.E.L) – non può essere disancorata alla ratio di quest’ultimo, il quale fa riferimento all’imprescindibilità di una valutazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 244 T.U.E.L. Di contro, non sarebbe proporzionata una automatica declaratoria del dissesto in presenza di un sistema normativo regionale che ciò espressamente non prevede e che è volto a sopperire alla mancata tempestiva approvazione del piano di riequilibrio mediante una procedura sostitutiva latamente “sanzionatoria” dell’inerzia dell’ente comunale.

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