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La Corte dei conti manda esenti da responsabilità le parti sindacali per uso illegittimo del fondo integrativo
 
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il fatto

I giudici contabili toscani avevano convenuto in giudizio anche le parti sindacali al fine di vederli condannare, in diverse quote percentuali, al pagamento dei danni conseguenti a: “irregolare finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della professionalità; attribuzione di progressioni economiche orizzontali senza l’applicazione di criteri selettivi e meritocratici; erogazione di compensi legati alla produttività senza l’applicazione di criteri selettivi e meritocratici; erogazione di indennità e compensi in violazione delle regole, dei limiti e dei presupposti previsti dai contratti collettivi nazionali”. In tale contesto la Procura erariale ha ritenuto opportuno “estendere la responsabilità amministrativa in capo ai rappresentanti delle RSU e delle OO.SS. territoriali e ciò sulla base dell’evidente contributo etiologico dato anche dai componenti delle rappresentanze sindacali che ebbero a sottoscrivere gli accordi produttivi di danno”. A fronte della citata chiamata in giudizio i rappresentanti sindacali hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione con relativa sospensione del giudizio innanzi ai magistrati contabili.

Le conclusioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, SS.UU., con l’Ord. 14 luglio 2015, n. 14689, ha emanato il seguente principio di diritto “a prescindere dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi”. D’altra parte, evidenzia la nomofilachia, l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a mente di quanto espressamente previsto dall’art. 40, comma 3-quinquiesD.Lgs. n. 165 del 2001 il quale dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.

Il recepimento da parte dei magistrati contabili

Il Collegio contabile, prendendo atto delle conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte, hanno preso atto che in tale materia la giurisdizione è stata devoluta al Giudice ordinario, previa dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice contabile, d’altra parte la stessa Procura erariale ha convenuto, nel prendere atto del tenore della pronuncia, con la preliminare ed assorbente richiesta dei legali patrocinanti i convenuti “rappresentanti sindacali” di declaratoria di difetto di giurisdizione. Tuttavia, il Collegio contabile ha ritenuto, tra l’altro, di “procedere allo stralcio delle posizioni interessate …, ormai mature per la decisione”, circostanza che induce il Collegio a disporre la separazione dei giudizi precedentemente riuniti, considerato che il presente giudizio ha per destinatari anche altre posizioni (dirigenti e componenti i Collegi dei sindaci) non oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione.

Conclusioni

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, interlocutoriamente pronunciando, in accoglimento delle richieste di parte convenuta ed in conformità delle conclusioni del Pubblico ministero, dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti delle parti sindacali.

 

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