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Comuni e Regioni, tutte le strade rimaste per le assunzioni

di Arturo Bianco

I Comuni e le Regioni possono assumere a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016 personale che non sia collocato in sovrannumero dalle Province e dalle Città metropolitane in misura assai limitata. Occorre subito precisare che queste limitazioni non si applicano alle assunzioni a tempo determinato, comprese quelle di dirigenti o responsabili ex articolo 110 del Tuel, e alle altre assunzioni flessibili (quali contratti di somministrazione, voucher eccetera), per le quali occorre verificare il possesso dei requisiti per effettuare assunzioni e il rispetto del tetto massimo di spesa, pari alle uscite del 2009. , pari alla spesa delle assunzioni flessibili del 2009. Ricordiamo che le

I presupposti 

Le condizioni essenziali per poter effettuare assunzioni a qualunque titolo sono le dimostrazioni del rispetto nell’anno precedente del tetto di spesa del personale, del Patto di stabilità e dei tempi di pagamento. Occorre inoltre aver adottato la deliberazione con cui si constata l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza. La prima possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato riguarda, per esplicita previsione del comma 424 della legge di stabilità 2015, i vincitori dei concorsi conclusi entro il 31 dicembre. Sulla base delle indicazioni dettate dalla circolare 1/2015 di Funzione pubblica e Affari regionali, è possibile completare le assunzioni comprese nella programmazione del 2014, cioè quelle finanziate con le cessazioni del 2013.

«Trasformazioni» e deroghe 

Si possono, dice la stessa circolare, trasformare a tempo pieno i rapporti di lavoro a tempo parziale. Si ricorda che le amministrazioni non hanno il vincolo di trasformazione dei rapporti che sono nati come part time: questa è una possibilità che può essere esercitata a richiesta decorsi almeno tre anni. Il ritorno a tempo pieno dei dipendenti che, su propria richiesta, avevano avuto trasformato a part time il rapporto di lavoro è invece un obbligo e non viene considerato una nuova assunzione. Altra deroga riguarda i profili che non esistono negli enti di area vasta, con una formula da applicare in modo non estensivo; non a caso occorre dare una specifica informazione alla Funzione Pubblica. La circolare ipotizza che anche le assunzioni delle categorie protette per rispettare la quota d’obbligo possano essere effettuate senza necessariamente ricorrere ai dipendenti delle Province e delle città metropolitane.

Il nodo della mobilità 

La circolare assoggetta al divieto fissato dalla legge di stabilità le assunzioni tramite mobilità volontaria, tranne che siano state avviate prima dello scorso 31 dicembre: una scelta che sembra ispirata soprattutto dalla volontà di limitare gli spazi di autonomia delle singole amministrazioni in modo da rendere più facile la sistemazione del personale degli enti di area vasta che sarà dichiarato in esubero. Sul punto, però, le sezioni regionali di Lombardia e Sicilia della Corte dei conti hanno dato indicazioni diverse (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzo). La circolare consente invece alle amministrazioni locali e regionali di avviare, quanto meno fino a che la Funzione Pubblica non avrà realizzato la specifica piattaforma, procedure di mobilità volontaria riservate ai dipendenti e ai dirigenti degli enti di area vasta.

Le stabilizzazioni 

La possibilità di effettuare stabilizzazioni di precari viene bloccata per il 2015 ed il 2016 e il termine per completare le stabilizzazioni agevolate previste dal Dl 101/2013 è spostato dal 2016 al 2018. La spesa che può essere destinata a questo istituto è fissata nel 50% di quella che l’ente può destinare a nuove assunzioni negli anni 2013, 2014, 2017 e 2018 (questi ultimi due anni prendono il posto della spesa per le assunzioni 2015 e 2016 che è destinata ope legis per intero all’assorbimento dei dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta). Gli enti possono prorogare fino all’espletamento delle relative procedure, e comunque non oltre la fine del 2018, i rapporti di lavoro precario che intendono stabilizzare. A questo fine è da considerare sufficiente la inclusione delle stabilizzazioni nella programmazione del fabbisogno del 2017.

 

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