05/12/2019 – Nomina OIV

Puglia, del. n. 103 – Nomina OIV
Pubblicato il 4 dicembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito se sia possibile per un ente, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, procedere alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) oppure del Nucleo di Valutazione (N.d.V).
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 103/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 novembre 2019, hanno ribadito che gli enti locali possono affidare gli incarichi “obbligatori” a soggetti esterni, tra cui quelli di OIV  o Nucleo di Valutazione.
Secondo la Corte dei Conti, sebbene il quadro normativo vigente non imponga espressamente agli enti locali la costituzione di un OIV, è comunque necessario per gli stessi procedere all’istituzione di un organo, comunque denominato, in grado di svolgere i compiti previsti dall’art. 7, comma 2, lett. a) del d.lgs. 150/2009 (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. 75/2013; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 325/2011; Corte dei Conti, Sez. Contr. Basilicata, del. 96/2011.)
I magistrati contabili hanno ricordato, altresì, che non può essere nominato membro dell’OIV o del Nucleo di Valutazione, il RPCT dell’ente. I due incarichi devono rimanere distinti, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 bis, della legge 190/2012.
Pertanto, secondo i magistrati contabili nella deliberazione in commento, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, gli enti possono procedere alla nomina dell’OIV o del N.d.V, aventi funzioni analoghe, come previsto dal regolamento dell’ente, e tale organo non può coincidere con la figura del RPCT dell’ente stesso.

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