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Due corsie per attuare la revisione nelle Partecipate
La Rivista del Sindaco  05/12/2019 Società Partecipate
Riguardo la revisione delle partecipazioni pubbliche, da una parte le PA dovranno dare conto delle misure di razionalizzazione già introdotte in precedenza, dall’altra dovranno definire la progettazione per i prossimi 12 mesi.
La scadenza dell’adempimento è fissata al 31 dicembre e da alcuni giorni è stato emesso il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, approvate dalla Corte dei Conti e dal Mef. Con questo aggiornamento si rimette mano alle linee guida approvate nel 2018. Sono integrati agli obblighi dell’articolo 20, Dlgs 175/2016 del Tusp quelli presenti nell’articolo 17 del 90/2014 relativi alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti eseguita dal Dipartimento del Tesoro. Si arriva poi all’applicativo “Partecipazioni” del Portale http://portaletesoro.mef.gov.it attraverso il quale si acquisisce l’esito della razionalizzazione periodica e i dati necessari ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.
Il primo dei due punti della revisione riguarda la relazione sulle misure adottate nell’anno precedente, con attenzione agli obiettivi raggiunti. Si dovranno fornire tramite essa le informazioni differenziate per le partecipate, sia quelle dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente; sia quelle tenute dall’amministrazione pubblica. Per le partecipazioni dismesse sarà opportuno specificare le caratteristiche delle operazioni di dismissione, come la procedura messa in atto, l’identificazione delle controparti (se presenti) e l’ammontare degli introiti finanziari. Le partecipazioni in possesso dell’amministrazione si dovrà invece chiarire lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel precedente piano, fino a descriverne lo operazioni attuate rispetto a quelle previste. Soprattutto, le situazioni riguardanti il mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata e quelle distinte proprio dalla mancata conclusione della medesima. Infine si dovrà dare ragguaglio sulle situazione per cui le criticità determinanti l’adozione di una misura di razionalizzazione siano venute meno.
Il secondo punto, ovvero l’analisi aggiornata dell’assetto complessivo delle società in partecipate (dirette o indirette), si realizzerà tramite la predisposizione di un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione, in caso ne manchino i presupposti. Sarà l’organo dell’ente in grado di manifestare e impegnare la volontà dell’ente medesimo ad occuparsi del provvedimento, con adeguata motivazione e con allegata un’apposita relazione tecnica.
Articolo di Massimo Chiappa

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