05/12/2019 – Debiti fuori bilancio in enti dissestati

Puglia, del. n. 104 – Debiti fuori bilancio in enti dissestati
Pubblicato il 4 dicembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se gli importi derivanti da sentenze di condanna nei confronti di un ente dissestato e le somme impegnate per i relativi incarichi legali, siano da imputare al bilancio ordinario dell’ente o alla gestione straordinaria dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), laddove i giudizi siano intervenuti successivamente alla dichiarazione di dissesto ma per fatti di gestione verificatisi in periodi antecedenti alla suddetta dichiarazione.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 104/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre 2019, hanno chiarito che i debiti fuori bilancio, tra cui si annoverano gli importi derivanti da sentenze di condanna, pur ricadendo nella  gestione straordinaria dell’OSL, devono essere riconosciuti dall’ente, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000.
Secondo i magistrati contabili, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio presuppone un discrezionale apprezzamento dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000, e come tale è estraneo alle funzioni di OSL, poiché la volontà espressa dall’ente genererà una responsabilità patrimoniale per tali obbligazioni, essendo maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio (Corte dei Conti, Sez. Contr.  Sicilia, del. n. 124/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 132/2018Corte dei Conti, Sez. Contr. Aut., del. n. 3/2017).
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, l’OSL non può procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio, senza il preventivo riconoscimento da parte dell’organo consiliare, anche laddove tali debiti siano derivanti da sentenze intervenute successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, anche se riferite a fatti verificatisi in periodi antecedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente.

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