05/11/2019 – I servizi delle spiagge affidate a titolo gratuito costituiscono danno erariale

I servizi delle spiagge affidate a titolo gratuito costituiscono danno erariale
La Rivista del Sindaco  04/11/2019 
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, attraverso la sentenza n. 529, pubblicata lo scorso 22 ottobre, ha trattato un nuovo caso di cattiva amministrazione, nello specifico riguardante la concessione a titolo gratuito di una spiaggia senza ricorrere ad alcun tipo di istruttoria e formalizzazione.
La Corte avrebbe di fatto evidenziato il comportamento illegittimo degli Amministratori, sostenendo di essere colpevoli di “grave sciatteria” nei confronti del fatto che all’Ente ha comportato una perdita economica. La questio però rimane la stessa, il danno erariale deriva da comportamenti truffaldini o da inadeguatezza professionale.
Il fatto in questione deriva dalla segnalazione alla Procura Erariale e all’ANAC da parte di un cittadino, il quale sosteneva che erano stati affidati in maniera del tutto gratuita alcuni servizi di pulizia delle spiagge e di balneazione su ben otto arenili, il tutto senza adottare atti di natura formale.
Dopo aver certificato l’irregolarità, la Procura ha conteggiato il danno relativo a canoni e indennità non riscosse, definendo lo stesso per un totale che supera i 340mila euro, evidenziando che da decenni ormai era presente una sproporzione particolarmente ampia tra servizi a carico degli assegnatari ed introiti connessi allo sfruttamento degli arenili. La Corte aveva d’altro canto richiesto che i Dirigenti dell’Amministrazione suddividessero tra loro l’intera somma, questi ultimi però sostenevano che le attività in spiaggia fossero congrue alla fruibilità della stessa.
Il Collegio ha quindi condannato in prima istanza i Dirigenti poiché mancavano atti ufficiali, il tutto derivante da un’evidente negligenza da parte degli stessi. Inoltre, agli atti mancano anche eventuali ispezioni in fase di apertura o di chiusura della stagione.
I Magistrati hanno però sostenuto che il danno non si limiti esclusivamente al mancato incasso dei canoni concessori, ma nella mancata conduzione di attività legittima di istruttoria in fase preliminare ed in fase ispettiva successivamente, calcolando il danno stesso in via equitativa, tenendo conto sia dei servizi offerti alla collettività, sia dei problemi derivanti da una gestione negligente ed illegittima delle spiagge.
All’interno del calcolo sono stati inoltre esclusi i danni derivanti da provvedimenti ormai decaduti in prescrizione, la Dirigenza dell’Ente è stata quindi condannata a pagare un danno erariale di 100mila euro derivante dalla incurante gestione di un bene demaniale di pregio durante l’intero iter, dall’assegnazione ai rapporti di natura convenzionale.
Articolo di Gianluca Galli

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