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Due i requisiti richiesti per l’esenzione Imu
Italia Oggi Sette – 04 Novembre 2019
 
Al fine di poter validamente usufruire, ai sensi dell’ art. 13 comma 2 del dl 201/2011, dell’ esenzione Imu prima casa, occorre che il contribuente abbia non solo la dimora abituale nell’ immobile in relazione al quale si invoca l’ agevolazione, ma anche la residenza anagrafica nello stesso. I giudici della Ctp di Milano con sentenza n. 3039/15/2019 si sono così espressi in merito a una controversia sorta tra il comune di Milano e un cittadino ivi residente.
Il cittadino, in particolare, impugnava un avviso di accertamento Imu 2013 emesso dal comune di Milano e nel quale veniva contestato l’ omesso versamento del tributo locale, perché sosteneva che l’ immobile cui si riferiva fosse prima casa e quindi idoneo a beneficiare delle specifiche agevolazioni fiscali, come trascritto anche in sede di rogito all’ acquisto. Asseriva di risiedere nell’ abitazione dal 2006, producendo all’ uopo certificato di residenza. Il comune, costituitosi in giudizio, contestava il dato della residenza anagrafica presso l’ appartamento, allegando invece lo stato famiglia, in cui si provava che il ricorrente era incluso nel medesimo stato famiglia del padre, ma presso altra e diversa unità immobiliare, situata, però, all’ interno dello stesso palazzo.
Esibendo anche le schede catastali, dalle quali risultava la non coincidenza degli appartamenti di padre e figlio, il comune asseriva che il ricorrente non poteva usufruire dei vantaggi Imu prima casa, in quanto privo di entrambi i requisiti previsti dalla normativa. Il collegio, esaminata la documentazione fornita dalle parti in causa, riteneva infatti che il comune di Milano aveva correttamente agito avverso il contribuente affermando che i requisiti previsti sul beneficio Imu, fossero maggiormente restrittivi di quelli previsti per l’ Ici.
Sulla base del decreto 201/2011 art.13 comma 2, infatti, per poter usufruire delle dette agevolazioni fiscali prima casa occorre che il possessore dell’ immobile, e il suo nucleo familiare, dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’ abitazione in oggetto. Sottolineava, inoltre, che in costruzioni formate da più unità abitative, come nella fattispecie, l’ esenzione Imu spetta solo laddove sia accertata la residenza anagrafica del soggetto per mezzo dello stato famiglia. Era da tale ulteriore atto che giustamente l’ ufficio non poteva riconoscere che la residenza in un dato numero civico fosse compatibile con quella di ogni unità abitativa dello stesso palazzo.
() Si è costituito il comune di Milano contestando il requisito della residenza anagrafica presso l’ immobile in questione allegando certificato di stato famiglia che include il ricorrente nello stato famiglia del padre () ma presso altra e diversa unità immobiliare sicché il ricorrente non può fruire della esenzione. La norma infatti, più restrittiva rispetto all’ Ici, richiede non solo che il possessore dimori nell’ abitazione ma anche che vi risieda anagraficamente. Il comune ha allegato stato famiglia e schede catastali dalle quali risulta che l’ appartamento () del ricorrente e del padre sono diversi(). Il ricorso è infondato e vede essere respinto. Come correttamente argomentato dal comune resistente i requisiti per l’ esenzione Imu risultano maggiormente restrittivi di quanto originariamente previsto per l’ Ici richiedendosi non solo la dimora abituale nell’ appartamento in relazione al quale si invoca l’ esenzione ma anche la residenza anagrafica. La necessaria doppia condizione è resa evidente dall’ utilizzo della congiunzione e contenuta nell’ art.13 comma 2 decreto 201/2011 che richiede appunto che per fruire dell’ esenzione l’ immobile «nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Con la documentazione prodotta dal ricorrente è certo che dimori abitualmente nell’ immobile per il quale ritiene di fruire dell’ esenzione ma è altrettanto certo, in base allo stato famiglia allegato dal comune di Milano che la residenza anagrafica sia () in appartamento diverso, ossia quello del padre. Il dato è certo sulla base dello stato famiglia prodotto e delle schede catastali. Il ricorrente rientra nello stato famiglia del padre() ma in altra unità abitativa. A prescindere dal fatto che le due unità siano entrambe in Milano () è evidente che l’ esenzione spetta ove nell’ unità vi sia la residenza anagrafica che è accertabile, appunto, con lo stato famiglia che attesta in quale unità abitativa del medesimo civico il ricorrente abbia residenza effettiva. Altrimenti si potrebbe affermare che la residenza () sia compatibile con la residenza in ogni unità abitativa del palazzo, affermazione evidentemente non sostenibile. Attesa la peculiarità del caso appare equa la compensazione delle spese. Rigetta il ricorso ()

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