05/09/2019 – Sull’esistenza di un limite minimo obbligatorio per i compensi dei revisori dei conti degli enti locali

Sull’esistenza di un limite minimo obbligatorio per i compensi dei revisori dei conti degli enti locali

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Nella delibera 19 luglio 2019, n. 320, la Corte dei conti-Lombardia si esprime in tema di compenso dei revisori dei conti degli enti locali; ciò, a fronte della sollecitazione di un Sindaco, ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, che avendo ricevuto una nota da parte del revisore dei conti di nuova nomina con cui lamenta la mancata applicazione dei parametri fissati dal nuovo D.M. 21 dicembre 2018, in quanto il compenso determinato dal comune risulta inferiore al compenso massimo previsto per il comune di fascia anagrafica inferiore, ha chiesto un parere in merito all’esistenza di un limite minimo obbligatorio per i compensi dei revisori dei conti degli enti locali.
Giova ricordare, al riguardo, che il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 ha provveduto ad aggiornare i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali, fermi da 13 anni, ancorché il TUEL ne prevedesse un aggiornamento triennale; ciò, peraltro, operando un significativo incremento dei medesimi rispetto a quelli definiti nel precedente decreto 20 maggio 2005; il provvedimento in questione, peraltro, all’art. 1, comma 3, contempla l’ipotesi che, in relazione ai nuovi massimi introdotti, i consigli degli enti (comunali o provinciali e delle città metropolitane) provvedano ad un eventuale adeguamento dei compensi precedentemente deliberati, in ogni caso escludendone qualsiasi effetto retroattivo.
Quanto all’esistenza di un limite minimo obbligatorio per i compensi dei revisori dei conti degli enti locali, il giudice contabile ricorda:
a) che l’art. 241 TUEL prevede che il compenso dei revisori dei conti sia stabilito dal comune nella stessa delibera di nomina (comma 7) nel rispetto dei limiti massimi del compenso base fissati con decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale (comma 1); la norma, tuttavia, nulla prevede in relazione al limite minimo di tali compensi, che, con riferimento al limite massimo del compenso base, sono stati recentemente aggiornati, come più sopra visto;
b) come la questione sia stata affrontata, a livello giurisprudenziale, dalla Sezione delle autonomie che nella deliberazione 28 giugno 2017, n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, ha evidenziato che la normativa, anche in un’ottica di contenimento delle spese degli enti locali, ha predeterminato il tetto massimo del compenso sulla base di criteri oggettivi, prefissati dalla legge, ma nulla ha disposto in ordine ai limiti minimi del compenso, precisando che gli stessi non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa.
Per queste ragioni, l’adita Corte fa proprie le conclusione della Sezione delle autonomie, secondo cui in mancanza di un’espressa previsione legislativa, è escluso che i limiti minimi del compenso possano essere determinati in via interpretativa dalla giurisprudenza contabile, pur richiamando la necessità che gli stessi risultino adeguati alla professionalità del revisore e ai compiti che lo stesso è chiamato a svolgere; ne consegue, pertanto, che l’interesse del revisore ad un adeguato corrispettivo “si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale – ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) – o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall’ente appaia incongrua“.
Per un corretto sviluppo dell’argomento tuttavia, non si può non ricordare che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con la delibera soprarichiamata, nonché confermato in più occasioni dalle Corti territoriali, l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.M. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

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