05/09/2018 – DDL anticorruzione: amministrazioni sempre più sole nella prevenzione

DDL anticorruzione: amministrazioni sempre più sole nella prevenzione

Pubblicato da Massimo Di Rienzo su 4 settembre 2018

di Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini

Cominciano a filtrare con maggiore dettaglio informazioni in merito alla iniziativa del Governo in materia di lotta alla corruzione, il cosiddetto DDL Anticorruzione.

Alcuni giornali fanno un elenco dei provvedimenti, in attesa del testo defintivo:

  • DASPO cioè interdizione perpetua dai pubblici uffici ad una lunga serie di reati contro la pubblica amministrazione,
  • Sconti di pena per chi collabora con la giustizia,
  • Introduzione dell’Agente sotto copertura.

DASPO per i corrotti e sconti di pena per chi collabora. Il DDL, a quanto sembra, ruota intorno a questo provvedimento. Era già stato proposto dal governo precedente ma non era stato adottato. Secondo alcuni, non aver adottato tale provvedimento in precedenza e una forte controffensiva contraria testimonierebbe dell’importanza di tale istituto. Noi non abbiamo particolari aspettative di modifica dei comportamenti attraverso questo tipo di soluzioni. Ovviamente, esiste il rischio concreto che il DASPO provochi un effetto difensivo nei confronti di coloro che sono nel “dilemma” di denunciare o collaborare, a meno che non si prevedano sconti di pena per questi ultimi. Pertanto, i due punti devono essere collegati per forza di cose.

Introduzione dell’agente sotto copertura. L’altro provvedimento riguarda l’introduzione dell’agente sotto copertura, cioè un agente infiltrato che, proprio come accade nelle indagini su droga e criminalità organizzata, potrà agire, ad esempio, in veste di imprenditore o di utente degli uffici della PA. Potrà farlo solo su mandato di un magistrato e, quindi, dove ci sia un sospetto di illecito penalmente rilevante. La figura è molto diversa dal cosiddetto “agente provocatore“, che incautamente era stato tirato in ballo in precedenti annunci e che ci trova totalmente contrari.

Prime considerazioni. E’ un DDL “anticorruzione”, che potenzia gli strumenti di repressione dei reati. Nulla prevede in materia di PREVENZIONE, cioè, non sembra ci saranno modifiche alla legge 190/2012. Come spesso accade, la politica si nutre di strumenti che, seppure vengono richiamati da Convenzioni internazionali ed accordi in sede europea, non guardano al medio-lungo periodo, cioè al cambiamento culturale e organizzativo di cui ci sarebbe tanto bisogno.

Anzi, rischiano di inasprire un’immagine dei dipendenti pubblici già particolarmente degradata. Ad esempio, l’agente sotto copertura in un ufficio pubblico costruisce o rafforza la rappresentazione dell’attività amministrativa come un’attività esclusivamente criminogena.

Questi provvedimenti non sembrano essere mai costruiti in maniera organica. A strumenti di natura repressiva, infatti, andrebbero accompagnati strumenti educativi e culturali, di selezione della classe dirigente (politica e tecnica), di selezione dei funzionari pubblici, di accompagnamento allo sviluppo di migliori sistemi di prevenzione della corruzione, di sviluppo di sistemi informatizzati, di rafforzamento dell’amministrazione della giustizia.

Se si vuole intervenire per modificare la legge 190/2012, poi, c’è un ampio spazio di manovra. Ad esempio, un ottimo punto da cui ri-partire è la modalità di selezione del Responsabile della prevenzione della corruzione di un Ente pubblico che attualmente è in mano ai titolari di incarichi politici e che indebolisce molto l’azione di prevenzione. Un secondo punto su cui intervenire è il ruolo dell’ANAC, da ripensare in chiave di maggior accompagnamento verso le pubbliche amministrazioni e di sviluppo della cultura della prevenzione. Poi, sarebbe il caso di allinearsi dal punto di vista normativo alla proposta di Direttiva europea sul Whistleblowing. Anche se l’Italia può vantare una legge ad hoc, infatti, non ci sembra che ci sia alcuna inversione di tendenza sulla protezione reale di chi segnala.

Infine (ma solo per ragioni di spazio: ci sarebbe molto altro da dire), sarebbe necessario destinare risorse economiche e professionali alla prevenzione: la corruzione è l’unico rischio che si deve prevenire “a costo zero” e senza il supporto di professionisti esterni. Le amministrazioni pubbliche possono affidare esternamente il ruolo di DPO e l’attività di valutazione del rischio per la privacy. E possono affidarsi a degli esperti, per elaborare i propri DVR (documenti di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori). Invece, quando bisogna elaborare un PTPC e prevenire la corruzione (che danneggia la collettività) le amministrazioni devono improvvisarsi esperte in analisi dei processi e gestione del rischio. Cioè fare quello che non sanno fare…

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