05/08/2019 – Ai fini Tarsu gli alberghi non hanno differenze  

Ai fini Tarsu gli alberghi non hanno differenze  

di STEFANO BALDONI* – Italia Oggi – 03 Agosto 2019
La recente ordinanza della Corte di cassazione n. 20026 del 24/07/2019 ha confermato la legittimità del regolamento comunale Tarsu che non preveda una diversificazione della categoria degli alberghi, a seconda della presenza o meno della ristorazione. Affermazione valida per la Tarsu, ma superata nella Tari dalle previsioni del dpr 158/1999.
La controversia. Un esercizio alberghiero aveva contestato la previsione, contenuta nel regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) di un comune, di una tariffa unica per gli alberghi, senza distinzione tra le categorie di «alberghi con e senza ristorante» e «alberghi con e senza parcheggi». La Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, decisione però ribaltata dalla Ctr della Calabria.
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Ctr, evidenziando come l’ art. 68 del dlgs 507/1993, il quale nel prevedere la necessità che nei regolamenti comunali le utenze fossero classificate sulla base della omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, indicava un’ articolazione «di massima» delle categorie di utenze in 6 gruppi. In particolare, le strutture alberghiere erano inserite nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ art. 68 del dlgs 507/1993, senza alcuna ulteriore suddivisione. Pertanto, è legittimo, a parere della Corte, il regolamento comunale che non definisca, all’ interno della categoria esercizi alberghieri, delle sottocategorie, essendo tale ulteriore articolazione meramente eventuale.
Precedenti nella Tarsu. Già in precedenza nella Tarsu la Cassazione aveva evidenziato come i comuni, nell’ articolazione effettuata nel regolamento delle utenze in categorie omogenee in base alla potenzialità di produzione di rifiuti, non fossero obbligati a seguire in maniera pedissequa la classificazione dell’ art. 68 del dlgs n.507/1993, proprio perché lo stesso art. 68 evidenziava che la stessa era prevista solo in via di massima. Ad esempio, la sentenza n. 7439 del 15/03/2019 ha evidenziato che l’ art. 68 lascia un’ ampia discrezionalità ai comuni e che l’ articolazione dallo stesso riportata è prevista solo in via di massima. Così, ad esempio, è corretto attribuire agli alberghi una categoria diversa dalle civili abitazioni (pur essendo inseriti nello stesso gruppo nell’ art. 68), in quanto è dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti dell’ albergo rispetto alle abitazioni (cfr. Cass. 8308/2018, 302/2010).
Applicazione nella Tari. Nella Tari, invece, il dpr 158/1999 prevede espressamente due distinte categorie tariffarie per gli alberghi, a seconda che abbiano o meno il ristorante. Pertanto i comuni, in vigenza di tale prelievo, devono differenziare in tal senso le categorie tariffarie, quantomeno se utilizzano il metodo normalizzato (art. 1, c. 651, legge n.147/2013). L’ articolazione tariffaria può invece essere diversa se i comuni adottano il criterio alternativo per la determinazione delle tariffe della Tari (commi 652 e 682), ovvero se hanno abbandonato il regime tributario per abbracciare quello tariffario (comma 668). *Vice presidente-docente Anutel

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