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Licenziamento con effetto immediato, senza previa contestazione degli addebiti: è illegittimo

Pubblicato il 4 luglio 2018

È illegittimo e fonte di responsabilità amministrativa procedere al licenziamento del dirigente con effetto immediato, senza previa contestazione dell’addebito, in violazione delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto dei lavoratori.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale regionale per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 72 depositata il 26 marzo 2018.

Nel caso di specie, il CdA di un ente pubblico economico aveva deliberato, all’unanimità e su proposta del Presidente, la risoluzione “per giusta causa” e con effetto immediato (due anni prima della scadenza) del contratto di lavoro a tempo determinato con il direttore generale, senza far precedere il recesso da una formale contestazione.

A causa della mancata attuazione della regola della previa contestazione degli addebiti, prescritta dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, l’ente pubblico era stato condannato dal Giudice del lavoro (con decisione poi confermata dalla Corte di Appello) al risarcimento del danno subito dal Direttore, commisurato nell’entità dei compensi retributivi non corrisposti dalla data di risoluzione illegittima alla scadenza naturale del contratto, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Per il danno arrecato all’ente pubblico sono stati ritenuti responsabili i componenti del Consiglio di Amministrazione, avendo gli stessi disatteso la basilare garanzia stabilita dallo Statuto dei lavoratori ed estesa ormai per giurisprudenza consolidata a tutte le ipotesi di licenziamento, ivi compresi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo del personale inquadrato nella categoria contrattuale dirigenziale (Corte cost. n. 204/1982; Cass. n. 7880/2007).

Tuttavia, avendo il Giudice del Lavoro escluso il carattere discriminatorio e ritorsivo del licenziamento, così rigettando la domanda di reintegrazione nel posto avanzata dal Direttore, i giudici contabili hanno ritenuto di poter ridurre in maniera significativa la quota del danno erariale.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giur. Emilia Romagna n. 72-18

     

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