05/06/2019 – Capacità assunzionale: determinazione dei cd. resti assunzionali

Toscana, del. n. 215 – Capacità assunzionale: determinazione dei cd. resti assunzionali

Pubblicato il 4 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione della capacità assunzionale dell’ente per l’anno 2019, con particolare riferimento ai resti assunzionali.
I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 215/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno chiarito che occorre distinguere tra capacità assunzionale di competenza, determinata nell’anno in cui si intende procedere all’assunzione sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, e la capacità assunzionale maturata nel triennio precedente secondo le regole all’epoca vigenti, ma non utilizzata in tutto o in parte, che si somma alla prima.
Pertanto, i c.d. resti assunzionali, devono essere calcolati in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati (in tal senso Sezione delle Autonomie, del. n. 25/2017).
Ne consegue che il rapporto popolazione/dipendenti utile a determinare la reale capacità assunzionale per il 2017 (25% o 75% della spesa del personale cessato nel 2016) va individuato sulla base di quanto stabilito dal DM 24/07/2014.
Difatti, l’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015, per l’anno 2017 (e 2018) individua una capacità assunzionale specifica (rapporto medio dipendenti-popolazione) per i Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica rinviando ad un requisito determinato per “relationem”, ossia con rinvio, al decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del Tuel.
Ed il rapporto popolazione/dipendenti riferito all’anno 2016, rilevante ai fini della determinazione della capacità assunzionale, è individuato dal DM 24/7/2014 relativo al triennio 2014/2016.

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