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Nessuna discriminazione nei confronti del responsabile anticorruzione se il recesso dalla convenzione di segreteria è informato da esigenze organizzative
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
Un segretario generale e al contempo RCPT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), ha comunicato all’ANAC l’adozione di una ritenuta misura discriminatoria nei suoi confronti, nell’esercizio delle sue funzioni. Nel caso di specie la Commissione straordinaria ha decretato il recesso unilaterale del comune dalla convenzione di segreteria precedentemente sottoscritta con altra amministrazione comunale. Tale atto nasconderebbe, a detta del segretario comunale, un atto volto esclusivamente a revocargli gli incarichi sino ad allora detenuti, perciò discriminatorio. Il riferimento è all’art. 1, comma 7, L. n. 190/2012, il quale tutela il RCPT da misure discriminatorie legate all’esercizio delle proprie funzioni. L’Autorità, a seguito della ricezione della comunicazione, ha comunicato alla Commissione straordinaria l’avvio del procedimento chiedendo di fornire una relazione dettagliata sulla fattispecie, allegando la relativa documentazione a supporto.
Il segretario in convenzione ha evidenziato, infatti, le attività poste in essere in qualità di RPCT, le quali avrebbero potuto condurre a scalfire la sua figura, tanto da giungere alla sua estromissione. Al fine di comprendere i presupposti della sua revoca, citiamo i fatti di maggior interesse che sono iniziati con le richieste di chiarimenti inviate ad un Dirigente in relazione a una procedura di gara, a cui l’interessato non ha mai dato riscontro. Successivamente, in merito ad un suo intervento legato ad una presunta illegittimità di una deliberazione della Commissione straordinaria riguardante un atto di convenzionamento con altro comune, tanto da inviare, in qualità di responsabile dell’anticorruzione, una richiesta di parere all’ANAC. Altro fatto di particolare importanza è rinvenibile in alcune segnalazioni riguardanti una determinazione con la quale un Dirigente ha autorizzato una dipendente a tempo pieno e determinato a svolgere contemporanea attività presso privati. Ed ancora, in merito ai rilievi effettuati nei confronti di due Dirigenti su specifiche determinazioni riguardanti possibili anomalie riscontrate in una procedura di gara per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Oltre a tali attività il segretario, su indicazione della stessa Autorità, ha svolto accertamenti sulle dichiarazioni che i Dirigenti hanno rilasciato al momento dell’incarico e, verificato che un Dirigente non aveva mai prodotto dichiarazioni circa l’incompatibilità e l’inconferibilità del suo incarico con quello di Dirigente di una organizzazione sindacale, se non dopo la contestazione della mancata presentazione del documento. Ciò aveva condotto a rilevare una violazione dell’art. 53D.Lgs. n. 165/2001, con successiva contestazione al Dirigente e con invito rivolto alla Commissione Straordinaria di ripristinare la legalità mediante l’adozione delle misure necessarie. Tali attività hanno, a dire del segretario, spinto la Commissione a deliberare il “recesso unilaterale con preavviso” per il servizio in forma associata della Segreteria Generale, senza dare alcuna comunicazione all’interessato. Tale provvedimento, sempre a parere del segretario, è stato “assunto con obiettivi penalizzanti, che assumono i profili della revoca, in totale assenza di motivazioni, e con l’esplicazione, invece, di motivazioni sommarie che non possono trovare reale fondamento”. Il “fumus” discriminatorio nei suoi confronti è inoltre scaturito da un contrasto insorto con la Commissione in seguito a una relazione tecnica con cui ha individuato il mancato raggiungimento di diversi obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale.
A differenza delle esternazioni del segretario, il Presidente della Commissione straordinaria ha, invece, rappresentato i veri motivi che hanno condotto l’ente allo scioglimento unilaterale della convenzione di segreteria, che sono individuabili nella necessità del comune di avere un Segretario titolare a tempo pieno che fosse di reale supporto alla Commissione nonché ai dipendenti e ha affermato che la decisione “era maturata da mesi e si è concretizzata, a seguito anche delle lamentele dei cittadini e dei dipendenti stessi per la saltuaria presenza nel Comune del Segretario comunale, che a volte, in alcuni giorni, era limitata a poche ore. Va da sé che l’impegno profuso dal Segretario, nelle accennate condizioni, non può ritenersi soddisfacente …”. Pertanto, la deliberazione non ha affatto avuto un intento discriminatorio nei confronti del segretario e lo scioglimento è avvenuto per i soli motivi e le esigenze indicate.
Le precisazioni dell’ANAC
L’Autorità ha concentrato le sue deduzioni esclusivamente sui motivi riguardanti il recesso unilaterale dalla Convenzione di segreteria. Tale motivazione, che si è manifestata nella necessità di avere un segretario a tempo pieno, ossia per il solo comune di riferimento, al fine di poter soddisfare “in maniera ottimale le molteplici esigenze di governance di [questa] amministrazione”. La motivazione per l’ANAC è da ritenersi plausibile, in considerazione dei plurimi interventi di commissariamento che nel tempo ha compiuto il Consiglio dei Ministri in virtù di riscontrate ingerenze della criminalità organizzata.
L’ANAC, nell’analisi del rapporto tra criminalità organizzata e vita politico amministrativa dei comuni della zona in questione, ha fatto riferimento alla Relazione redatta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 143, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, in cui è stato affermato che il territorio del comune e di quelli limitrofi è particolarmente soggetto a rischio di criminalità organizzata.
Pertanto, sulla base di un’evidente rischio legato all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto connettivo degli apparati amministrativi, evidenziato dal carattere ricorrente delle operazioni volte a riportare la legalità nel comune, d’altra parte segnalato dallo stesso segretario in convenzione, l’Autorità ha ritenuto convincente l’intento della Commissione straordinaria nel volersi avvalere di un segretario a tempo pieno, considerando questa una misura più idonea al contrasto dell’infiltrazione criminale nell’amministrazione. Quindi l’Autorità non ritiene in alcun modo discriminatorio il provvedimento posto in essere dalla Commissione, in quanto dettato da esigenze inerenti “il particolare contesto interno ed esterno dell’ente”, sicché le ipotesi di correlazione prospettate dal segretario “non sembrano situazioni ascrivibili ad azioni da questi poste in essere in tema di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 2019-2021.”
Per tali motivi l’Autorità ha ritenuto di non procedere alla richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico di segretario, pur evidenziando che la revoca della Convenzione sia avvenuta solo a distanza di un anno dalla sottoscrizione della stessa.
Conclusioni
In virtù di quanto ricostruito nella vicenda, l’Autorità, ha deliberato la non sussistenza dei presupposti per disporre la richiesta di riesame della deliberazione della Commissione straordinaria del comune che ha estromesso il segretario in convenzione, ritenendo non sussistente i requisiti previsti dall’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013.

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