04/12/2019 – Interpello per acquisire l’interesse di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche all’affidamento del collaudo statico di un’opera pubblica

Interpello per acquisire l’interesse di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche all’affidamento del collaudo statico di un’opera pubblica
 
Questa S.A. ha pubblicato un interpello per acquisire l’interesse di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche all’affidamento del collaudo statico di un’opera pubblica, conformemente alle previsioni dell’art. 102, comma 6D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
E’ prevista la remunerazione della prestazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In risposta all’interpello è pervenuta la manifestazione d’interesse di un ingegnere, docente presso un’istituto di scuola media superiore statale.
E’ possibile accettare tale candidatura e, in caso positivo, il professionista deve presentare cauzione definitiva, secondo le disposizioni delle Linee Guida n. 1 di ANAC, paragrafo 4.1?
a cura di Gare & Appalti Consulting SF
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto occorre precisare quanto segue.
Il collaudo può essere sia statico che tecnico-amministrativo. Dal quesito posto occorre avere riguardo al primo.
Per il collaudo statico la normativa a cui riferirsi è l’art. 7L. 5 novembre 1971, n. 1086 che afferma testualmente “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera” (anche se, in verità al comma 2 dell’art. 2 della citata L. 5 novembre 1971, n. 1086 è precisato che “L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”) ma, anche l’art. 67, comma 2D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in cui viene affermato che “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”.
Pertanto, se il professionista che ha presentato la candidatura possiede il requisito dell’anzianità di iscrizione all’albo suddetta, potrà essere affidatario dell’incarico e fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 80D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Quanto alla cauzione definitiva, si osserva che l’A.N.AC. e la Giurisprudenza hanno da tempo avuto modo di chiarire che per le attività concernenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili le norme relative alle cauzioni (provvisoria e definitiva) e quindi nel caso di specie il professionista incaricato dovrà presentare apposita cauzione di importo pari al 2% del valore dell’incarico affidato.
 

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