04/10/2018 – Segretari del controllo interno senza tutela

Segretari del controllo interno senza tutela

 04/10/2018 ForumPA

Anche dopo la delibera 657/2018 ci sono ancora delle lacune nella procedura (stabilita dalle normative Anac) sulle revoche arbitrarie da parte delle amministrazioni, ai danni dei responsabili dell’anticorruzione. La delibera non poteva certo colmare quelle lacune, senza rischiare di spingersi a esercitare una funzione suppletiva riguardo questa questione, che deve invece essere risolta in sede normativa. Si è infatti spesso parlato e ripetuto la necessità di inserire, a livello di legge, delle tutele solide ed efficaci, ai fini di difendere il segretario comunale e provinciale che si ritrova investito da ruoli di controllo interno della legalità (tra cui il ruolo i Rpct), spesso scomodi anche ad alcuni superiori. Al whistleblower è dedicato un sistema di tutele dalla legge 179/2017, che appare però piuttosto limitato.

La legge 190/2012 prevede che, nei casi previsti nell’articolo 1, comma 82, siano i prefetti a dover effettuare il provvedimento di revoca all’Anac, con apposita comunicazione. Mentre nella legge 39/2013, con l’articolo 15, comma 3, si sottolinea che “il provvedimento di revoca (…) comunque motivato, è comunicato all’Autorità”, in modo generico e senza altri dettagli a riguardo.

Tenendo conto del tenore delle norme e anche al fine di responsabilizzare le amministrazioni riguardo queste questione, si dovrebbe interpretare il regolamento con la comunicazione immediata della revoca, da parte di chi ha adottato l’atto o dal prefetto. L’Anac si è serbata il compito di dotare gli enti locali delle linee di indirizzo, poiché è loro compito portare all’adempimento da parte dell’autorità prefettizia. Non è stato nemmeno previsto che la comunicazione della revoca possa passare attraverso le organizzazione sindacali a cui avesse aderito o conferito mandato il Rptc. Possibilità che non è stata esclusa a priori per quanto riguarda le segnalazioni di misure discriminatorie, ad esempio potendo comunicare di eventuali ritorsioni ai danni di un whistleblower.

Gli strumenti di protezione riconosciuti e portati dall’articolo 1, comma 7 e 8, legge 179/2017, non sono stati riproposti in maniera analoga nel regolamento Anac in vigore dal 24 agosto 2018, per quanto riguarda il whistleblower, e altrettanto di può dire delle possibili sanzioni. Secondo la relazione AIR, stilata dall’Autorità, le due normative non possono essere assimilate perché hanno finalità differenti. A tutto questo si aggiunge che il principio di stretta legalità deve essere aggiunto alle sanzioni, che non possono quindi essere applicate in via analogica. Si deve perfino escludere la possibilità (perché non prevista dalla normativa) di estensione della tutela del regolamento a un periodo predeterminato, non inferiore a un anno, che vada oltre la cessazione dell’incarico del Rptc, che permetterebbe all’Anac di svolgere un controllo grazie al metodo in via differita.

Per ora, la questione della tutela del segretario comunale o provinciale riguardo i provvedimenti di revoca immotivati da parte dell’organo politico a cui compete la nomina rimane quindi priva di soluzione, a causa della carenza di norme specifiche allo scopo.

Esiste una tutela in materia di prevenzione della corruzione, che si attiva in caso al segretario fosse annullato l’incarico di Rptc, ma si tratta soltanto della revoca della sospensione per 30 giorni, entro i quali è compito dell’Anac stabilire se il provvedimento sia in qualche modo connesso alle funzioni svolte in materia di anticorruzione. Se l’Anac rileva che l’annullamento dell’incarico è collegato al lavoro svolto per prevenire la corruzione, potrà richiedere un riesame della revoca. Al decorrere del termine, la revoca è considerata in ogni caso efficace. Quindi l’Autorità si limita a verificare se la revoca sia correlata alle attività in materia di anticorruzione del segretario  e non interviene direttamente a valutare la legittimità o meno del provvedimento.

Articolo di Gianluca Galli

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