04/09/2019 – Partecipate in house, trasferimenti fondi con Iva  

Partecipate in house, trasferimenti fondi con Iva  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 03 Settembre 2019
Il trasferimento di fondi da parte delle pubbliche amministrazioni alle società partecipate affidatarie in house di un servizio pubblico locale sono rilevanti Iva se le pattuizioni contrattuali evidenziano la sussistenza del presupposto oggettivo, intercorrendo tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico con rispettivi obblighi e/o doveri. Lo ribadisce l’ Agenzia delle entrate nella risposta 363/2019, rigettando l’ interpretazione di un comune che considerava l’ erogazione fuori campo.
L’ ente riteneva che le somme oggetto del trasferimento alla società che gestisce in house per l’ attività di gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica, non avessero natura di corrispettivo, in quanto trattasi di un mero trasferimento di un fondo accantonato negli anni per fronteggiare necessità future legate allo svolgimento di particolari attività che si sarebbero rese necessarie. Inoltre, per l’ interpellante, in presenza di affidamento diretto a una società in house, come nel caso prospettato, risulterebbe assente quella relazione intersoggettiva che dovrebbe essere il presupposto per configurare una determinata operazione rilevante ai fini dell’ Iva.
Diversamente, tra le parti si instaura una relazione interorganica, attraverso la quale la società affidataria costituisce la longa manus del comune. In sostanza, l’ erogazione delle somme si traduce nella messa a disposizione di fondi per realizzare un’ attività che è regolata da leggi e atti di altri enti di controllo e non da appalti e il comune svolge un’ attività di controllo nei confronti della società.
Di diverso l’ Agenzia che, richiamando precedenti di prassi, conferma l’ irrilevanza del modello «in house», dato che viene stipulato comunque con contratto di servizio e la rilevanza, viceversa, della natura societaria della partecipata, in base alla quale le operazioni svolte si considerano effettuate in ogni caso nell’ esercizio d’ impresa, in ragione del comma 2 dell’ art. 4 del dpr 633/72, anche se riconducibili a funzioni istituzionali dell’ ente di provenienza o appartenenza.
L’ Agenzia, sulla base della circolare 34/E/2013, procede poi ad elencare, dettagliatamente, le clausole contrattuali che evidenziano la natura sinallagmatica del rapporto. Di conseguenza, l’ attività svolta dalla società a favore del comune costituisce un’ operazione rilevante ai fini Iva per la sussistenza sia del requisito soggettivo sia di quello oggettivo.

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