04/09/2019 – La dichiarazione TARI si presenta entro il 30 giugno. Per l’IMU e la TASI il termine è fissato al 31 dicembre

La dichiarazione TARI si presenta entro il 30 giugno. Per l’IMU e la TASI il termine è fissato al 31 dicembre

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Ad avviso del Dipartimento delle finanze del MEF (Ris. n. 2/DF del 6 agosto 2019) il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo. In tal senso la risposta ad un quesito posto alla luce dell’art. 3-terD.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
La norma di riferimento. L’art. 3-terD.L. n. 34/2019 dispone che: “1. All’art. 13, comma 12-ter, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 2. All’art. 1, comma 684L. 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”.
L’art. 3-ter modifica:
1) la disposizione contenuta nell’art. 13, comma 12-ter, primo periodo del D.L. n. 201/2011 che disciplina la dichiarazione IMU;
2) la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 684L. n. 147/2013 che disciplina la dichiarazione dell’imposta unica comunale (IUC) che racchiude l’IMU, la TASI e la TARI.
Il quesito. Nel quesito posto viene evidenziato che dalla lettura dell’art. 3-terD.L. n. 34/2019, intervenuta sul comma 684 dell’art. 1L. n. 147/2013 i termini per le dichiarazioni sarebbero stati modificati non solo per l’IMU e per la TASI ma anche per la TARI, poiché il comma 684 riguarda l’IUC che racchiude i tre tributi appena menzionati. Pertanto, nel quesito si perviene alla conclusione che anche le dichiarazioni relative alla TARI slitterebbero al 31 dicembre.
La risposta al quesito. Secondo il Dipartimento delle finanze da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non anche la TARI. Se, prosegue il Dipartimento, da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684dell’art. 1L. n. 147/2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall’altro non si può tralasciare di considerare la volontà del legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili” sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.
Risulta, quindi, preminente la volontà del legislatore, espressa chiaramente nell’art. 3-terD. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all’IMU e alla TASI rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo.
In conclusione, il Dipartimento ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.
I lavori parlamentari. A supporto della tesi sostenuta dal Dipartimento delle finanze riportiamo qui di seguito parte del Dossier n. 123/5 (A.S. n. 1354), predisposto dai Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in sede di conversione del D.L. n. 34/2019, in cui è detto che: “Articolo 3-ter (Termini per la presentazione delle dichiarazione IMU e TASI). L’art. 3-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. L’articolo riproduce il contenuto dell’art. 10 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).Si ricorda che attualmente i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi”.
C’è un vuoto normativo. Il Dipartimento delle finanze, come si è già detto, sostiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare.
Il riferimento normativo al 30 giugno non c’è più. E’ pur vero che da quanto detto in precedenza l’intento del legislatore era lo spostamento del termine per le dichiarazioni IMU e TASI. Ma è anche vero che la norma che disciplina il termine per la dichiarazione IUC, che include la TARI, è stata oggetto di modificazione, fissando il termine al 31 dicembre. C’è, quindi, un vuoto normativo.
Si ricorda infine che il primo comma dell’art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. E se il comune non ha regolato il termine per la presentazione della dichiarazione TARI che succede?

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto