04/06/2019 – Per le giacenze impignorabili scatta la notifica al tesoriere  

Per le giacenze impignorabili scatta la notifica al tesoriere  

di Anna Guiducci, Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 03 Giugno 2019
Obbligo di notifica al tesoriere entro fine giugno e rispetto dell’ ordine cronologico nell’ esecuzione dei pagamenti. Tornano di attualità, in vista dell’ approssimarsi delle scadenze di fine mese, gli adempimenti finalizzati a garantire l’ impignorabilità delle giacenze di tesoreria. L’ articolo 159 del Tuel, che disciplina le esecuzioni nei confronti degli enti locali, stabilisce infatti, per limitare l’ efficacia di eventuali azioni esecutive intraprese a carico di Comuni e Province, l’ obbligo di notificare al tesoriere, ogni sei mesi, una specifica deliberazione adottata dalla giunta, su proposta del responsabile del servizio finanziario.
Per evitare pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ ente, (secondo comma dell’ articolo 159) non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente (e dei conseguenti oneri previdenziali) per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e di quelle necessarie all’ espletamento dei servizi locali indispensabili. L’ opponibilità a terzi della deliberazione di impignorabilità è tuttavia ammessa, a causa della censura di incostituzionalità di parte dell’ articolo 159, a condizione che sia osservato l’ ordine cronologico nell’ emissione dei mandati di pagamento a carico dell’ ente.
Secondo la Corte Costituzionale l’ ente conserva infatti il “beneficio” dell’ impignorabilità delle somme ex articolo 159 del Tuel giacenti presso il tesoriere, se sussistono tre condizioni: deve essere stata emessa la delibera semestrale di vincolo, che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata, e il credito vantato dal terzo deve essere estraneo alle finalità per le quali il vincolo è posto il provvedimento deve essere stato notificato al tesoriere, che rappresenta il soggetto destinatario delle eventuali azioni esecutive, per rendere l’ atto opponibile ai terzi; l’ ente non deve avere eseguito pagamenti non “preferenziali” cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se li ha eseguiti, deve aver seguito l’ ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento.
Se il Comune esegue pagamenti “preferenziali” (cioè senza seguire l’ ordine cronologico delle fatture) per mandati non vincolati, secondo l’ orientamento del giudice costituzionale, perde il previsto beneficio. La regola, da rispettare per i mandati “liberi”, non si applica però a quelli “vincolati”, che possono essere emessi anche senza seguire l’ ordine cronologico delle fatture. In tal caso non si determinerebbe infatti la decadenza dal beneficio, in quanto, non c’ è la necessità di garantire la concorrenza fra i creditori, dovendo (in teoria) essere già accantonate in bilancio le somme vincolate al pagamento (deliberazione 157/18 della sezione regionale controllo, Corte conti per la Campania).
I vincoli di destinazione possono essere previsti da legge (proventi da Codice della strada, da titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni), da trasferimenti finalizzati dello Stato o della Regione o da prestiti principalmente di parte capitale e, talvolta, di parte corrente. Per evitare lo sviamento dalle loro finalità, la legge imprime a tali entrate, oltre a un generico vincolo a livello di bilancio, anche uno specifico vincolo di cassa. Non accade lo stesso per gli ulteriori vincoli creati dall’ ente (ammessi solo per le entrate straordinarie e con un atto di alta amministrazione) che non possono imporre il particolare regime delle somme vincolate. Al di fuori dei casi previsti dalla legge non è dunque possibile per l’ ente locale istituire ulteriori ipotesi di entrate vincolate, per non ledere la par condicio creditorum. È necessario garantire, infine, l’ esecutività della delibera e la sua notifica al tesoriere con data anteriore al 1° luglio 2019, per evitare che un eventuale pignoramento sia notificato prima che produca i suoi effetti (Cassazione, sentenza 1949/2009).

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