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Fondo 2015, niente più tagli per personale cessato

di Arturo Bianco

Nella determinazione del fondo per le risorse decentrate del 2015, sia della dirigenza, che del comparto, le amministrazioni locali e regionali devono tenere conto delle novità conseguenti alla mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, cioè del divieto di superamento delle risorse del 2010 e dell’obbligo di decurtazione in presenza di diminuzioni del personale. Si deve inoltre tenere conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014, cioè l’assunzione del fondo del 2014 come base per il futuro.

 

Il fondo del personale: la parte stabile

Oltre alle previsioni contrattuali, con riferimento in modo particolare agli articoli 15 del C.c.n.l. 1.4.1999 e 31 del C.c.n.l. 22.1.2004, le amministrazioni locali devono tenere conto delle previsioni contenute nell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, per come modificato dalla legge di stabilità 2013: “A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (n.d.a. tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”.

Siamo dinanzi ad una disposizione che consolida definitivamente le risorse contenute nel fondo di parte stabile del 2014: tale effetto è molto chiaro nel senso che vengono ripetuti e consolidati i tagli del fondo del 2014, precludendo la possibilità di un loro recupero, quanto meno per il futuro. In altri termini, si ripropone legislativamente un’operazione per molti aspetti simile alle previsioni del C.c.n.l. 22.1.2004, che unificò e consolidò le voci di parte stabile dei fondi degli anni precedenti.

Nel calcolo delle risorse di parte stabile del fondo del 2014, che sono la base per quest’anno, possono prodursi sperequazioni dovute a due fattori:

1) il modo con cui è stato operato il taglio del fondo in caso di superamento del tetto del 2010 (chi questo taglio ha operato sulla parte variabile si trova oggi con una consistenza maggiore della parte stabile);

2) il modo con cui è stato operato il taglio per la diminuzione del personale in servizio.

Ricordiamo su questo aspetto che il documento approvato dalla Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed autonomie locali nella riunione del 10 luglio ha chiarito che esso poteva essere effettuata sia calcolando la media aritmetica del personale in servizio (come indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato), sia sulla base dei risparmi conseguiti (come suggerito dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia). Sposando così la tesi sostenuta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna.

Il fondo così costituito è la base su cui si devono applicare le regole dettate dai contratti nazionali per l’incremento delle risorse.

Tali possibilità sono le seguenti tre:

1) inserimento della Ria del personale cessato nel 2014 in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendenti che cessano nell’anno 2015;

2) inserimento degli assegni ad personam in godimento da parte dei dipendenti cessati nel 2014 in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendente che cessano nell’anno 2015;

3) utilizzazione dell’articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999 per la parte stabile, cioè gli aumenti connessi all’incremento del personale in servizio su posti di nuova istituzione in dotazione organica. Siamo in presenza di una condizione che si può realizzare esclusivamente in pochissime realtà e, in questo caso, la misura dell’incremento deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi,

Si segnala inoltre alle amministrazioni locali di verificare se hanno dato applicazione alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni congiunte n. 14 allegata al C.c.n.l. 22.1.2004 e n. 3 allegata al C.c.n.l. 11.4.2006. Esse consentono l’inserimento nella parte stabile del fondo degli oneri necessari al pagamento dei “differenziali” determinati sulle singole posizioni di progressioni orizzontali dagli aumenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di specifiche previsioni sulle modalità di calcolo, esso può essere effettuato sia aumentando il fondo ogni qual volta cessa un dipendente, sia disponendo l’inserimento di queste risorse all’atto dell’applicazione dei contratti nazionali, da ultimo quello del 31.7.2009

 

Il fondo del personale: la parte variabile

Ogni anno le amministrazioni devono deliberare la parte variabile del fondo; si ricorda che l’inserimento di risorse nella parte variabile è subordinata al rispetto nell’anno precedente del patto di stabilità e del tetto di spesa del personale.

La prima voce è l’applicazione dell’articolo 15, comma 2, del C.c.n.l. 1.4.1999. Occorre che vi sia una specifica deliberazione della giunta, con informazione al consiglio di questa volontà. La misura, entro il tetto massimo dello 1,2% del monte salari 1997 viene determinata anch’essa annualmente. La deliberazione deve essere motivata sulla base delle indicazioni dell’articolo 15, comma 4, del C.c.n.l. 1.4.1999: provenienza da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative ovvero destinazione a specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi. Occorre infine che il nucleo di valutazione o OIV o i servizi di controllo interno attestino la provenienza ovvero la destinazione.

La seconda voce è la utilizzazione dell’articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999. È questa una voce su cui si sono appuntate le censure di numerose ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato. Per il suo corretto utilizzo occorre dare corso ai seguenti passaggi: deliberazione preventiva all’inserimento nel fondo da rendere al più entro i primissimi mesi dell’anno; motivazione relativa alla attivazione di nuovi servizi e/o al miglioramento o alla estensione dei servizi; natura esterna di tali servizi; quantificazione motivata per ogni nuovo servizio ovvero miglioramento/estensione di servizi esistenti; destinazione –quantomeno in misura prevalente- al personale impegnato nel servizio; erogazione subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e/o allo svolgimento della prestazione; di regola non ripetizione nel corso degli anni. Questo ultimo vincolo non si applica nel caso in cui alla prestazione è collegata direttamente la corresponsione di una forma di salario accessorio (quale il turno notturno dei vigili). Inoltre, ex articolo 16 del d.l. n. 98/2011, il fondo può essere incrementato con risorse che derivano dalla realizzazione di piani di risparmio della spese corrente che l’ente può destinare fino al 50% alla incentivazione del personale. Il 50% di queste somme va al fondo e l’altra metà alle fasce di merito introdotte dalla legge Brunetta e successivamente rinviate nella applicazione, salvo che per le risorse aggiuntive.

Occorre verificare gli incrementi che derivano da specifiche disposizioni di legge. Ricordiamo che tanto il regolamento per l’incentivazione dei tecnici, quanto quello per le cd propine degli avvocati devono essere adeguati al d.l. n. 90/2014. Aggiungiamo che le giunte possono destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada al finanziamento delle remunerazioni collegate allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dei vigili. Tali risorse possono essere utilizzate sia per il fondo per il lavoro straordinario che per le prestazioni, quindi tramite la parte variabile del fondo dell’anno 2015.

 

Il fondo dei dirigenti

Nella determinazione del fondo dei dirigenti, ricordiamo che l’unico margine di manovra è costituito dall’applicazione dell’articolo 26, comma 3, del C.c.n.l. 23.12.1999. Tale articolo è sostanzialmente speculare rispetto alle previsioni dettate nell’articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999 dei dipendenti.

Si consente l’aumento del fondo nel caso di incremento del numero dei dirigenti in servizio che si realizzi su posti di nuova istituzione e nel caso di attivazione di nuovi servizi e/o di loro miglioramento o estensione. Per questa seconda ipotesi, sia a causa della mancata introduzione della distinzione tra parte stabile sia della formulazione utilizzata, è da considerare ampliata la possibilità di ripetizione nel corso degli anni.

Non vi sono possibilità per le amministrazioni di tagliare il fondo, anche nel caso in cui si realizzino risparmi nella erogazione delle indennità di posizione; al più gli enti possono congelare queste risorse per non destinarle all’incremento della quota destinata alla retribuzione di risultato.

 

Le procedure

Si ricorda infine che per la costituzione del fondo per le risorse decentrate non è necessario che vi sia stata la approvazione del bilancio preventivo: al più, per un eccesso di prudenza, si può subordinare l’erogazione delle risorse di parte variabile alla adozione del documento contabile. La costituzione del fondo costituisce un atto gestionale e quindi appartiene alla competenza del dirigente o del responsabile competente. Occorre comunque che la giunta abbia determinato la parte variabile, con riferimento alle voci che dipendono da scelte discrezionali dell’amministrazione, cioè gli articoli 15 commi 2 e 5 del C.c.n.l. 1.4.1999 per il personale e l’articolo 26, comma 3, del C.c.n.l. 23.12.1999 per i dirigenti. È quindi da considerare preclusa la possibilità che il fondo sia costituito direttamente in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

La relazione sindacale corretta è la informazione, successiva alla costituzione del fondo e preventiva rispetto all’avvio della contrattazione decentrata. I rilievi sindacali rispetto alla costituzione non incidono sulla esecutività della scelta e possono essere fatti valere in sede di contenzioso dinanzi al giudice del lavoro.

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