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Le spese di personale possono essere finanziate con la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Il parere reso ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, dalla Corte dei conti-Lombardia e contenuto nella delibera 6 novembre 2019, n. 414, è doppiamente interessante, in quanto riguarda sia la materia del personale, e in particolare il computo delle relative spese, sia la gestione finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla qualificazione delle spese correnti “una tantum“, suscettibili come tali di essere finanziate con l’avanzo di amministrazione “libero”.
La situazione che ha indotto il comune ad interpellare la Sezione scaturisce dalla “prematura scomparsa di un dipendente titolare di posizione organizzativa” e dall’obbligo, per l’ente, di riconoscere l’indennità di mancato preavviso e delle ferie non godute, con la conseguente necessità di reperire le risorse per coprire la spesa.
Per la Corte dei conti, non vi è dubbio che le indennità in argomento vadano computate tra le spese di personale ai fini del rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica, in considerazione della natura retributiva che connotano tale emolumenti, soggiacendo pertanto ai limiti fissati dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296art. 1, comma 557e seguenti.
Trattandosi, la fattispecie in esame, di un evento straordinario connesso a scelte non discrezionali dell’ente, ricorrono per essa gli elementi qualificanti delle spese elencate all’art. 187, comma 2, lett. d), TUEL, ovvero delle “spese correnti a carattere non permanente“, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea qual è l’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto.
Tutto quanto premesso e conclusivamente, per il giudice contabile:
l’indennità sostitutiva del mancato preavviso e delle ferie non godute va computata tra le spese di personale ai fini del rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica, in considerazione della natura retributiva che connotano tali emolumenti;
il Comune, tuttavia, non può sottrarsi al pagamento della spesa, non derivante da una volontà espansiva della dinamica retributiva, ma causata da un sopravvenuto evento straordinario quale il decesso di un dipendente e, pertanto, rientra nelle autonome determinazioni dell’Ente provvedere al pagamento dell’indennità in parola secondo modalità esecutive che risultino compatibili con i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale;
a tal fine, può essere utilizzata la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto, ai sensi dell’art. 187 TUEL, trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente.

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