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I servizi cimiteriali rientrano nell’area dei rischi finanziari con obbligo di mappatura degli eventi rischiosi
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone;, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
Le attività di verifica
Nell’ambito dello svolgimento delle verifiche intestate all’Autorità anticorruzione sono state riscontrate alcune anomalie riferite ai servizi cimiteriali non inseriti nell’ambito del piano anticorruzione del comune. La mancanza della mappatura dei rischi, in tali servizi, ha comportato di conseguenza anche la mancanza di misure specifiche in materia. Inoltre, nonostante l’adozione del Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali e del tariffario degli stessi, i predetti servizi non risultavano ricompresi nei processi di gestione delle entrate, né era stata individuata alcuna misura specifica in termini di monitoraggio o tracciabilità dei procedimenti. Il responsabile anticorruzione dell’ente locale ha riferito che i citati servizi cimiteriali non fossero ricompresi nelle aree di rischio comuni né obbligatorie, e sottolineando che non era stata valutata come area ad elevato rischio corruttivo dal momento che la procedura risultava priva di discrezionalità.
Le indicazioni dell’Autorità
L’Autorità ha rilevato come, l’ente locale si fosse munito di apposito regolamento sui servizi cimiteriali dove è previsto una specifico tariffario oltre che un supporto alla modulistica da utilizzare da parte dell’utenza, anche con dettagli riferiti ai versamenti da effettuare. In questo caso risulta necessario che l’ente integri, all’interno del piano anticorruzione, anche i citati servizi mediante le seguenti azioni:
L’ente dovrà migliorare ed incrementare l’intera mappatura dei rischi presenti nel Piano, con particolare riguardo all’area di rischio finanziaria che necessita di un maggiore dettaglio dei processi e dei relativi eventi rischiosi ai fini della valutazione del rischio. Nello specifico, all’interno dell’area di rischio finanziaria, dovrà essere separata la gestione delle entrate “tributarie” da quelle “derivanti da servizi” e nell’ambito di quest’ultima dovranno essere identificati anche gli eventi rischiosi aventi ad oggetto la gestione dei servizi cimiteriali. A titolo collaborativo e semplificativo potranno essere individuati i seguenti eventi: a) mancato introito di diritti cimiteriali; b) omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; c) irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali;
Al fine del contrasto di eventi rischiosi, l’ente dovrà adottare specifiche misure che a titolo esemplificativo potrebbero essere le seguenti: a) maggiore trasparenza relativa ai procedimenti amministrativi di cui ai servizi cimiteriali, mediante specifica sezione del sito web destinata ai servizi cimiteriali mediante la pubblicazione del Regolamento comunale anche su tale pagina, e migliorare la correlata sezione “modulistica – servizi cimiteriali” consentendo un accesso diretto alla stessa, evitando così il passaggio dalla pagina web dedicata a tutta la modulistica comunale; b) tracciabilità e trasparenza delle procedure di assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali, mediante la costituzione di un elenco dei richiedenti i manufatti, una predisposizione delle assegnazioni nel pieno rispetto della normativa vigente, un monitoraggio annuale tramite apposito report sulle assegnazioni effettuate; c) tracciabilità e trasparenza delle operazioni di esumazioni e estumulazioni, considerato che dette operazioni comportano introiti per il Comune, è necessario prevedere un sistema di monitoraggio delle richieste e di controllo del pagamento dei relativi diritti cimiteriali, nonché della regolare tenuta dei verbali delle operazioni previsti dalla normativa nazionale in materia.
Conclusioni
Dopo aver raccomandato al comune di adeguare il prossimo piano anticorruzione 2020-2022 inserendo anche i rischi riferiti ai servizi cimiteriali, nelle modalità e con i dettagli indicati nelle premesse, l’Autorità ha disposto che, al fine di verificare le operazioni attivate dal Comune oggetto di verifica, saranno condotte dall’Autorità attività di monitoraggio sull’osservanza delle indicazioni fornite, con avviso espresso che il mancato adeguamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. f) e comma 3 della L. n. 190/2012, darà impulso ad un provvedimento d’ordine.

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