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Abusi edilizie, Opere temporanee e Ordine di demolizione: nuovo intervento del Consiglio di Stato
03/12/2019
Uno degli aspetti più controversi (tra i tanti) della giurisprudenza che riguarda il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) è quello che riguarda il concetto di “temporaneità” delle opere per le quali l’art. 6, comma e-bis del Testo Unico Edilizia prevede possano essere eseguite in assenza di titolo abilitativo.
Quando un’opera può essere definita temporanea?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7835 del 14 novembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che aveva confermato l’ordinanza di demolizione di:
  • un prefabbricato in cemento;
  • due pali in ferro che sorreggono parabole e antenne;
  • un traliccio stabilizzato al suolo su cui sono installate apparecchiature per telecomunicazioni.
Nella trattazione del ricorso, in riferimento al traliccio, gli appellanti avevano contestato l’ordinanza e la successiva sentenza del TAR, lamentando che le stesse non avevano considerato la natura precaria dell’opera.
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che per opera precaria deve intendersi quella agevolmente rimuovibile, funzionale a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.) destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare.
La precarietà dell’opera è da escludersi nel caso vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della costruzione. Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.
Il caso di specie
Nel caso oggetto del ricorso, il traliccio, con le apparecchiature per telecomunicazioni su di esso installate, non è oggettivamente destinato a soddisfare un’esigenza meramente transitoria, per cui non può a esso riconoscersi l’invocata natura di opera precaria, senza che in contrario rilevi il fatto che il medesimo possa essere agevolmente spostato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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